Ricorso Inammissibile: La Decisione della Cassazione e le Sue Dure Conseguenze
Quando si arriva all’ultimo grado di giudizio, la Corte di Cassazione, le regole procedurali diventano estremamente stringenti. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci offre l’occasione per analizzare cosa accade quando un appello viene rigettato non nel merito, ma per ragioni procedurali, con la dichiarazione di ricorso inammissibile. Questa decisione, apparentemente semplice, comporta conseguenze economiche significative per chi la subisce.
I Fatti del Caso
Il caso in esame riguarda un ricorso presentato alla Corte di Cassazione contro una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Torino in data 10 ottobre 2024. Il ricorrente, attraverso i suoi legali, ha cercato di ottenere l’annullamento della decisione di secondo grado. Tuttavia, l’esito del giudizio di legittimità non è stato quello sperato. La Suprema Corte non è nemmeno entrata nel vivo delle questioni sollevate, fermandosi a un vaglio preliminare.
La Decisione della Corte di Cassazione: il Ricorso Inammissibile
Con un’ordinanza emessa il 31 marzo 2025, la Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha tagliato corto, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa formula sancisce che l’impugnazione non possedeva i requisiti minimi, formali o sostanziali, per poter essere esaminata nel merito. Di conseguenza, la sentenza della Corte d’Appello di Torino è diventata definitiva a tutti gli effetti.
Le Motivazioni
L’ordinanza in esame è molto sintetica e non esplicita le ragioni specifiche dell’inammissibilità. Tuttavia, in via generale, un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile per diverse cause. Tra le più comuni vi sono la manifesta infondatezza dei motivi, la presentazione di censure che riguardano il merito dei fatti (non consentita in sede di legittimità), vizi di forma, o la proposizione di questioni non sollevate nei gradi precedenti. In questo caso, i giudici hanno ritenuto che l’impugnazione rientrasse in una di queste categorie, rendendo superfluo un esame approfondito del contenuto.
Le Conclusioni
La conseguenza più rilevante di un ricorso inammissibile non è solo la conferma della condanna, ma anche l’imposizione di sanzioni economiche a carico del ricorrente. La Corte ha infatti condannato quest’ultimo al pagamento di tutte le spese processuali e, in aggiunta, al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione ha una duplice funzione: da un lato, scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori che appesantiscono il lavoro della giustizia; dall’altro, finanziare progetti destinati al miglioramento delle condizioni carcerarie e al reinserimento sociale dei condannati. La decisione ribadisce quindi un principio fondamentale: l’accesso alla giustizia deve essere esercitato con responsabilità e consapevolezza delle regole processuali, per evitare esiti pregiudizievoli non solo sul piano giudiziario ma anche su quello economico.
Cosa significa quando un ricorso è dichiarato inammissibile?
Significa che la Corte di Cassazione non ha esaminato il merito della questione perché l’impugnazione non rispettava i requisiti formali o sostanziali previsti dalla legge. Di conseguenza, la sentenza precedente diventa definitiva.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La persona che ha presentato il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria, che in questo caso ammonta a tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
La Corte deve sempre spiegare in dettaglio perché il ricorso è inammissibile?
No, specialmente quando i motivi di inammissibilità sono evidenti. Come nel caso di specie, la Corte può emettere un’ordinanza sintetica (P.Q.M.) che si limita a dichiarare l’inammissibilità e a disporre le relative condanne economiche.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14314 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14314 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BENEVENTO il 06/04/1986
avverso la sentenza del 10/10/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
eferto -aniso – atte -prartf,
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
DE COGNOME: 444 C.P.P.
R.G. 41870-2024
RIC. IADANZA
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura
semplificata e senza formalità, in quanto proposto per motivi non consentiti; che invero, l’atto, che peraltro evoca in termini meramente assertivi la violazione di
legge, esula dalle impugnazioni sperimentabili avverso la sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. dal momento che, in sede di pena concordata, le
parti hanno precisamente indicato al giudice, che ha condiviso la scelta sanzionatoria, la pena da applicare.
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con
procedura de plano,
con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q. M .
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31/03/2025