Ricorso Inammissibile: Le Conseguenze della Condanna in Cassazione
Presentare un’impugnazione davanti alla Corte di Cassazione richiede un’attenzione meticolosa ai requisiti formali e sostanziali previsti dalla legge. Quando questi mancano, il risultato è una declaratoria di ricorso inammissibile, una decisione che non entra nel merito della questione ma che comporta conseguenze economiche significative per chi l’ha proposto. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di questa dinamica procedurale e delle sue implicazioni.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale trae origine da un ricorso presentato da un cittadino avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Catanzaro. Il ricorrente, sperando di ottenere una riforma della decisione di secondo grado, ha portato il caso all’attenzione della Corte di Cassazione, l’ultimo grado di giudizio del nostro ordinamento.
La Suprema Corte, riunitasi in camera di consiglio, ha esaminato l’atto di impugnazione per valutarne, prima di ogni altra cosa, la conformità ai presupposti richiesti dal codice di procedura penale.
La Decisione della Corte sul Ricorso Inammissibile
Con una sintetica ma perentoria ordinanza, la settima sezione penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questo tipo di pronuncia ha una natura prettamente processuale: i giudici, in sostanza, non hanno analizzato le ragioni di fatto e di diritto sollevate dal ricorrente, poiché hanno riscontrato un vizio preliminare che impediva l’esame del merito dell’impugnazione.
La conseguenza diretta di tale declaratoria è stata duplice e severa:
1. La condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
2. La condanna al versamento di una somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Sanzione
Le motivazioni alla base di questa condanna non risiedono nel torto o nella ragione del ricorrente riguardo alla vicenda principale, ma nell’applicazione diretta dell’articolo 616 del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce che, in caso di inammissibilità o rigetto del ricorso, la parte privata che lo ha proposto debba essere condannata non solo alle spese processuali, ma anche al pagamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. La sanzione ha lo scopo di disincentivare impugnazioni dilatorie, pretestuose o tecnicamente infondate, che congestionano inutilmente il lavoro della Suprema Corte.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
L’ordinanza in esame ribadisce un principio fondamentale: l’accesso alla giustizia, specialmente ai suoi gradi più alti, è un diritto che deve essere esercitato con responsabilità e competenza tecnica. Un ricorso inammissibile non è un esito neutro; comporta un costo economico tangibile per il ricorrente. Questa pronuncia serve da monito: prima di intraprendere la via del ricorso per Cassazione, è cruciale una valutazione approfondita da parte di un legale esperto sulla reale sussistenza dei presupposti di legge, per evitare di incorrere non solo in una sconfitta processuale, ma anche in sanzioni economiche rilevanti.
Cosa significa quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Significa che la Corte lo ha respinto per motivi procedurali (ad esempio, perché presentato fuori termine o privo dei requisiti di legge), senza esaminare il merito delle questioni sollevate.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile in materia penale?
La parte che ha presentato il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, il cui importo è fissato dal giudice, da versare alla Cassa delle ammende. In questo caso, la sanzione è stata di 3.000 euro.
Perché il ricorrente deve pagare una sanzione oltre alle spese?
Questa sanzione, prevista dall’art. 616 del codice di procedura penale, ha una funzione deterrente: serve a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati, pretestuosi o dilatori, che sovraccaricano il sistema giudiziario.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19968 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19968 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 05/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROGLIANO il 22/09/1987
avverso la sentenza del 10/10/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
151/RG. 4385
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigraf indicata per il delitto di resistenza;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato su motivi meramente riproduttivi di profil di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con argomenti
giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità fondati sull’annotazione di polizia giudi che aveva ricostruito l’intera vicenda delittuosa e l’elemento psicologico del reato evincibile dal
condotta pericolosa tenuta dal COGNOME (si veda, in particolare, pagg. 2 e 3);
ritenuto che anche i motivi afferenti alla determinazione del trattamento punitivo siano generici in quanto la sentenza impugnata dà atto della personalità dell’imputato e dell’assenza
di elementi positivi per riconoscerle atteso che non costituiscono un diritto;
ritenuto che dagli argomenti che precedono consegua l’inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5/05/2025