Ricorso Inammissibile: Cosa Significa e Quali Sono le Conseguenze?
Presentare un appello è un diritto fondamentale nel nostro sistema giudiziario, ma è un percorso irto di regole procedurali precise. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ci offre lo spunto per analizzare il concetto di ricorso inammissibile e le sue pesanti conseguenze. Quando un ricorso viene dichiarato tale, la Corte non entra nemmeno nel merito della questione; semplicemente, lo respinge per un vizio di forma o di procedura, rendendo definitiva la sentenza precedente.
I Fatti del Caso in Analisi
Il caso in esame origina da un ricorso presentato alla Suprema Corte di Cassazione contro una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Venezia. La parte ricorrente, a seguito della decisione di secondo grado, ha cercato di ottenere un’ulteriore revisione del suo caso dal più alto organo della giurisdizione italiana. L’udienza per la discussione del ricorso è stata fissata e, dopo l’analisi preliminare, la Corte ha emesso la sua decisione.
La Decisione della Corte sul Ricorso Inammissibile
Con una sintetica ma perentoria ordinanza, la Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione ha un effetto tombale sull’impugnazione: la sentenza della Corte d’Appello di Venezia diventa definitiva e non più contestabile. Inoltre, la Corte ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Le Motivazioni
L’ordinanza in esame non entra nel dettaglio delle specifiche ragioni che hanno portato alla dichiarazione di inammissibilità, come spesso accade in questi provvedimenti di natura prettamente procedurale. Tuttavia, in via generale, un ricorso può essere dichiarato inammissibile per diverse cause. Tra le più comuni vi sono il mancato rispetto dei termini per la presentazione, la carenza di motivi specifici previsti dalla legge per poter adire la Cassazione (ad esempio, la violazione di legge o il vizio di motivazione), o la sottoscrizione da parte di un difensore non abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori. La decisione di inammissibilità sancisce che l’atto introduttivo del giudizio non possedeva i requisiti minimi per essere esaminato.
Le Conclusioni
La vicenda sottolinea un aspetto cruciale del diritto processuale: la forma è sostanza. Un errore nella presentazione di un ricorso può precludere la possibilità di far valere le proprie ragioni nel merito. La condanna alle spese e all’ammenda non è una sanzione accessoria, ma una conseguenza diretta e onerosa, volta a disincentivare impugnazioni presentate senza il dovuto rigore o con finalità puramente dilatorie. Questo caso serve da monito sull’importanza di affidarsi a professionisti esperti e di rispettare scrupolosamente le norme procedurali, poiché una svista può costare non solo la causa, ma anche un significativo esborso economico.
Qual è stata la decisione della Corte di Cassazione nel caso specifico?
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, senza entrare nel merito della questione.
Quali sono state le conseguenze economiche per la persona che ha presentato il ricorso?
La persona è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Cosa significa, in termini pratici, che un ricorso è dichiarato ‘inammissibile’?
Significa che l’appello non viene esaminato nel suo contenuto (nel merito) a causa della mancanza dei requisiti di forma o di procedura richiesti dalla legge. Di conseguenza, la sentenza impugnata diventa definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28947 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28947 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME (CUI: CODICE_FISCALE nato il 13/07/1988
avverso la sentenza del 11/07/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia che ha confermato la condanna dell’imputata per il reato di furto in abitazione aggravato;
Considerato che il ricorso è del tutto generico in quanto non contiene alcuna censura se non la mera indicazione del vizio di violazione di legge in relazione all’art. 133 cod pen.
che è privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quan a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli
elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore
della Cassa delle ammende
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 25 giugno 2025
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Il consigliere estensore
Il Pre GLYPH
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