Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17350 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17350 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MILANO il 30/06/1987
avverso la sentenza del 02/07/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN. DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME
Rilevato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata indicazion
dell’autorità giudiziaria che ha emesso la sentenza è manifestamente infondato, perché in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità in materia (Sez. 6, n. 6559
20/04/1998, COGNOME, Rv. 210916);
considerato che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità “è priva di
conseguenze sul piano processuale la mancata indicazione nell’estratto notificato all’imputato della sentenza di primo grado dell’autorità giudiziaria che l’ha pronunciata
quanto tra le ipotesi di nullità della sentenza, ai sensi del combinato disposto degli artt.
comma terzo, e 546, comma terzo, cod. proc. pen., non è compresa l’indicazione prevista dalla lettera a) del comma primo dell’art. 546″ (Sez. 6, Sentenza n. 6559 del 20/04/1998,
COGNOME, Rv. 210916);
ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso il 10 aprile 2025.