Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17768 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17768 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME COGNOME nato a MESAGNE il 28/07/1985
avverso la sentenza del 26/04/2024 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto
il ricorso di COGNOME NOME COGNOME
ritenuto che
l’unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione
posta a base del giudizio di responsabilità per il reato previsto dall’art. 648 cod. pen.
indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di
quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gl
stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere
la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si
vedano pag. 4-5 della sentenza impugnata in cui si evidenzia come il COGNOME non
forniscaalcuna spiegazione in merito all’origine dei beni, sul punto: Sez. 2, Sentenza n.
43427 del 07/09/2016 Rv. 267969);
rilevato,
pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro
tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 18 marzo 2025
Il Consigliere COGNOME
Il Presidente