Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione non può riesaminare il caso
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di come le regole processuali possano determinare l’esito di un giudizio, portando a dichiarare un ricorso inammissibile. Questo provvedimento sottolinea due principi fondamentali del nostro sistema giudiziario: il rispetto del giudicato parziale e i limiti del sindacato della Corte di legittimità, che non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti.
I Fatti del Caso: Un Appello dopo il Rinvio
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello, emessa a seguito di un precedente annullamento con rinvio da parte della stessa Corte di Cassazione. Il ricorrente aveva già ottenuto un parziale accoglimento di un suo precedente ricorso, ma limitatamente a specifici temi relativi alla sua responsabilità penale. Ciononostante, ha presentato un nuovo ricorso basato su due motivi principali: uno di natura processuale e l’altro relativo alla motivazione della sentenza d’appello.
L’Analisi della Cassazione e il ricorso inammissibile
La Suprema Corte ha esaminato entrambi i motivi di ricorso, concludendo per la loro manifesta improponibilità. Questa decisione non entra nel merito delle questioni sollevate, ma si ferma a una valutazione preliminare sulla loro ammissibilità, riscontrandola carente per ragioni procedurali.
Il Primo Motivo: l’Ostacolo del Giudicato Parziale
Il primo motivo, di carattere processuale, è stato ritenuto precluso dal cosiddetto ‘giudicato parziale’. Con la sua precedente sentenza, la Cassazione aveva già deciso in modo definitivo su alcuni aspetti, accogliendo il ricorso solo per specifiche questioni. La questione processuale sollevata nel nuovo ricorso non era stata prospettata in quella sede e, pertanto, non poteva più essere discussa. Si era formato, appunto, un giudicato che rendeva intoccabile quella parte della decisione.
Il Secondo Motivo: il Divieto di Rivalutazione del Merito
Il secondo motivo contestava la motivazione della sentenza emessa dalla Corte d’Appello in sede di rinvio. Tuttavia, secondo la Cassazione, tale motivo mirava a ottenere una nuova e non consentita rivalutazione del materiale probatorio. La Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito: il suo compito è verificare la corretta applicazione delle norme di diritto e la logicità della motivazione, non riesaminare le prove per giungere a una diversa ricostruzione dei fatti. Sollecitare tale rivalutazione rende il ricorso inammissibile.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte sono state nette e fondate su principi consolidati della procedura penale. La decisione di inammissibilità si basa sulla constatazione che il ricorrente ha tentato di superare i limiti imposti dal sistema processuale. Da un lato, ha cercato di riaprire una discussione su un punto coperto da giudicato parziale, formatosi a seguito della precedente pronuncia della stessa Corte. Dall’altro, ha chiesto alla Corte di svolgere un compito che non le compete, ovvero quello di rivalutare le prove e sostituire il proprio giudizio a quello del giudice di merito. Entrambi i motivi si sono quindi rivelati ‘improponibili’, portando inevitabilmente alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
La pronuncia si conclude con una condanna severa per il ricorrente: non solo deve pagare le spese processuali, ma è anche tenuto a versare una somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Questa sanzione ha una funzione dissuasiva, volta a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori. L’ordinanza ribadisce un messaggio importante per gli operatori del diritto: il ricorso per cassazione deve essere utilizzato per sollevare questioni di legittimità concrete e non come un tentativo di ottenere un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti. Il rispetto delle regole processuali, inclusa la formazione del giudicato, è essenziale per garantire la certezza del diritto e l’efficienza del sistema giudiziario.
Perché il primo motivo del ricorso è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché precluso dal ‘giudicato parziale’. Una precedente sentenza della Corte di Cassazione aveva già deciso in via definitiva su alcuni aspetti del caso, e la questione processuale sollevata nel nuovo ricorso non era stata presentata in quella sede, risultando quindi non più discutibile.
Qual era il problema con il secondo motivo del ricorso?
Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché chiedeva alla Corte di Cassazione una rivalutazione del materiale probatorio. La Cassazione è un giudice di legittimità e non può riesaminare i fatti del processo, compito che spetta esclusivamente ai giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello).
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente della dichiarazione di inammissibilità?
In conseguenza della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4270 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4270 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il 01/03/1985
avverso la sentenza del 10/10/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
(Drimbarean)
Rilevato che entrambi i motivi di ricorso si rivelano improponibili:
il primo, di natura processuale, perché precluso dal giudicato parziale con cui la Corte di Cassazione, con sentenza della Seconda Sezione penale del 10/02/2023, ha accolto l’originario ricorso del ricorrente su temi afferenti in via esclusiva alla sua responsabilità in ordine ai delitti in addebito, senza che la questione odierna sia stata in quella sede prospettata;
il secondo, afferente alla motivazione dell’impugnata sentenza di rinvio, poiché sollecita a questa Corte di legittimità una non consentita rivalutazione del materiale probatorio esaminato dal giudice del merito.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.