Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza della Specificità dei Motivi
L’esito di un processo non dipende solo dalla fondatezza delle proprie ragioni, ma anche dal rigore con cui si rispettano le regole procedurali. Un esempio lampante emerge dall’ordinanza in esame, con cui la Corte di Cassazione ha dichiarato un ricorso inammissibile per la genericità dei motivi addotti. Questa decisione offre uno spunto fondamentale per comprendere i requisiti di specificità che ogni atto di impugnazione deve possedere per superare il vaglio di ammissibilità.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale trae origine da un ricorso presentato alla Suprema Corte di Cassazione avverso una sentenza della Corte d’Appello di Bari. Il ricorrente contestava la decisione di secondo grado, lamentando una presunta mancanza di motivazione in ordine alla sua responsabilità penale e alla determinazione della pena. Tuttavia, l’atto di impugnazione è stato redatto in termini che la Corte ha ritenuto non conformi ai requisiti di legge.
La Decisione della Corte: Focus sul Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile. Il cuore della decisione non risiede nel merito delle accuse, ma in un vizio puramente procedurale: la genericità dei motivi di ricorso. La Corte ha osservato come l’atto fosse ‘meramente evocativo del vizio enunciato’, ovvero si limitasse a menzionare un difetto di motivazione senza però articolarlo in una critica concreta e puntuale.
L’Aspecificità come Causa di Inammissibilità
Il principio cardine richiamato dalla Corte è quello della specificità dei motivi di impugnazione. Un ricorso, per essere ammissibile, deve instaurare un dialogo critico con la sentenza che intende contestare. Non è sufficiente affermare che la motivazione è carente; è necessario indicare precisamente dove e perché la motivazione è errata, illogica o contraddittoria, mettendola in relazione diretta con le argomentazioni sviluppate nell’atto di impugnazione.
Quando questa correlazione manca, il ricorso cade nel vizio di ‘aspecificità’. La Cassazione, citando un proprio precedente (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007), ha ribadito che l’atto di impugnazione non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, altrimenti perde la sua funzione critica e diventa un esercizio sterile.
Le Motivazioni della Suprema Corte
I giudici hanno spiegato che il motivo di ricorso era ‘privo di effettiva censura’ nei confronti della decisione della Corte d’Appello. Invece di analizzare il percorso logico-giuridico seguito dai giudici di secondo grado per confutarlo, il ricorrente si era limitato a una doglianza generica. Paradossalmente, proprio il punto relativo al trattamento sanzionatorio, che era stato l’unico motivo accolto in appello, veniva riproposto in Cassazione senza un’adeguata argomentazione. Questo ha dimostrato una chiara scollatura tra le ragioni della sentenza impugnata e quelle poste a fondamento del ricorso, rendendolo di fatto un atto non idoneo a provocare un nuovo esame della questione.
Conclusioni
La declaratoria di inammissibilità ha avuto conseguenze concrete per il ricorrente, condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito: la redazione di un atto di impugnazione è un’attività tecnica che richiede massima precisione. Ogni motivo deve essere specifico, pertinente e direttamente collegato alla motivazione della sentenza che si intende riformare. In assenza di questi requisiti, il rischio che il ricorso venga dichiarato inammissibile è altissimo, con la conseguente cristallizzazione della decisione impugnata e l’imposizione di ulteriori sanzioni economiche.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile per genericità?
Un ricorso è dichiarato inammissibile per genericità quando i motivi di impugnazione sono formulati in modo vago, senza una critica specifica e puntuale alla decisione impugnata e senza creare una correlazione diretta tra le ragioni della sentenza e quelle del ricorso.
Cosa si intende per vizio di aspecificità del ricorso?
Per vizio di aspecificità si intende la mancanza di un collegamento logico e argomentativo tra le motivazioni della sentenza che si contesta e le ragioni presentate nell’atto di impugnazione. In pratica, il ricorso non può ignorare o tralasciare le argomentazioni del giudice precedente, ma deve confrontarsi criticamente con esse.
Quali sono le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità di un ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta che il ricorso non venga esaminato nel merito. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, stabilita dal giudice, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47505 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47505 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a CERIGNOLA il 07/05/1968
avverso la sentenza del 29/09/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di COGNOME Antonio;
OSSERVA
Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si deduce la mancanza di motivazione in ordine alla responsabilità ed alla determinazione della pena è generico in quanto privo di effett censura nei confronti della decisione impugnata, essendo lo stesso meramente evocativo del vizio enunciato; che, invero il ricorso ha accolto l’unico motivo dedotto in sede di gravame prop in ordine al trattamento sanzionatorio; che, infatti, il ricorso è inammissibile per generic motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decision impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Se 4, n. 34270 del 03/07/2007, COGNOME, Rv. 236945);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18/11/2024.