Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione non riesamina i fatti
La Corte di Cassazione ha recentemente ribadito un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il suo compito non è quello di giudicare nuovamente i fatti di una causa, ma di assicurare la corretta applicazione della legge. Con l’ordinanza in esame, i giudici hanno dichiarato un ricorso inammissibile perché basato su critiche all’accertamento dei fatti, un’attività riservata esclusivamente ai giudici di primo e secondo grado.
Il Contesto Processuale
Il caso trae origine da un ricorso presentato da un imputato contro una sentenza della Corte d’Appello di Trieste. Quest’ultima lo aveva ritenuto penalmente responsabile, fondando la sua decisione su prove concrete, tra cui le dichiarazioni della vittima e altri riscontri esterni. L’imputato, non accettando la condanna, ha deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione, sollevando un unico motivo di ricorso relativo alla presunta erronea valutazione delle prove.
I motivi del ricorso inammissibile
Il ricorrente ha tentato di contestare la sentenza di condanna criticando il modo in cui i giudici d’appello avevano interpretato le prove a suo carico. Tuttavia, la Suprema Corte ha rapidamente archiviato la questione. I giudici hanno chiarito che le lamentele dell’imputato non erano altro che “mere doglianze in punto di fatto”. In altre parole, l’imputato non stava denunciando una violazione di legge o un vizio logico nella motivazione della sentenza, ma stava semplicemente riproponendo le stesse argomentazioni già presentate e respinte in appello, sperando in una diversa valutazione dei fatti. Questo tipo di istanza è del tutto estranea al “sindacato di legittimità” che compete alla Cassazione.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha spiegato che il suo ruolo non è quello di un “terzo grado” di giudizio dove si può riaprire l’istruttoria e riesaminare il materiale probatorio. Il suo compito è verificare che i giudici precedenti abbiano applicato correttamente le norme giuridiche e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e coerente. Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione corretta, logica e giuridicamente fondata, basandosi su elementi attendibili. Il tentativo del ricorrente di mettere in discussione l’attendibilità della vittima o il valore dei riscontri è una questione di merito, non di legittimità. Pertanto, il ricorso non superava il vaglio preliminare di ammissibilità.
Le Conclusioni: Le Conseguenze di un Ricorso Inammissibile
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato due conseguenze negative per il ricorrente. In primo luogo, la condanna decisa dalla Corte d’Appello è diventata definitiva. In secondo luogo, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro da versare alla Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito: il ricorso in Cassazione è uno strumento straordinario per correggere errori di diritto, non un’ulteriore opportunità per contestare la ricostruzione dei fatti già accertata nei gradi di merito.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché le critiche mosse dall’imputato non riguardavano violazioni di legge, ma erano semplici doglianze sulla valutazione dei fatti e delle prove, un’attività che non può essere riesaminata dalla Corte di Cassazione.
Cosa significa che la Corte di Cassazione esercita un ‘sindacato di legittimità’?
Significa che il suo compito non è rivalutare nel merito come si sono svolti i fatti, ma solo controllare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e abbiano fornito una motivazione logica e non contraddittoria per la loro decisione.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile?
La persona che presenta un ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12802 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12802 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a CASTELFRANCO VENETO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/03/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla prova posta a fondamento dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, è costituito da mere doglianze in punto di fatto, estranee al sindacato di legittimità e che, peraltro, s risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente smentite dalla Corte di merito con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5, ove si fa riferimento alle attendib dichiarazioni della vittima ed ai riscontri esterni);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 12 dicembre 2023
Il Consigliere estensore
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Il Presid