Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6610 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6610 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a OSTUNI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/05/2022 della CORTE APPELLO di LECCE
svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Rilevato che COGNOME NOME ha proposto personalmente ricorso avverso la sentenza epigrafe indicata, con la quale la Corte d’appello di Lecce, in parziale riforma della Tribunale di Brindisi, ha assolto il predetto dal capo b) perché il fatto non è previs come reato (ipotesi di cui all’art. 116, codice strada) e confermato la condanna pe capo (art. 187 comma 8, in relazione all’art. 186, comma 7, codice strada), rideter pena (fatti accertati in San Michele Salentino il 14/7/2017);
ritenuto che il ricorso è inammissibile, per causa che può essere dichiarata senz ai sensi dell’art. 610 co. 5 bis cod. proc. pen., aggiunto dall’art. 1, comma 62, della leg giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017, essendo stato propost da soggetto non legittimato, ai sensi dell’art. 613, comma 1, come modificato dall’art 63, I. 23 giugno 2017 che ha eliminato la facoltà di proporre ricorso personalmente;
che, nella specie, non è sufficiente che un difensore abbia autenticato l ricorrente, essendosi già chiarita l’irrilevanza, stante la natura personale dell’att sia dell’autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del rico sottoscrizione del difensore “per accettazione” del mandato difensivo e della delega dell’atto, la quale non attribuisce al difensore la titolarità dell’atto stesso (se 25/1/2021, Marrazzo, Rv. 281475; sez. 6, n. 54681 del 6/12/2018, Zhair, Rv. 274636-01);
che lo stesso Supremo organo della nomofilachia ha già ritenuto la manifesta infon della questione di illegittimità costituzionale dell’art. 613 cod. proc. pen., come sop per assenta violazione degli artt. 24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte i consente più la proposizione del ricorso in cassazione all’imputato personalmente, rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica p delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione del difensive (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011-01, in cui, in motivazione, la Corte ha precisato che l’elevato livello di qualificazione profession dall’esercizio del diritto di difesa in cassazione rende ragionevole l’esclusion personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato);
che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna al pagamento del processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammen ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost. n
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pr della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Deciso il 17 gennaio 2024