Ricorso Inammissibile: Le Conseguenze di un’Impugnazione Viziata
Quando si impugna una sentenza, è fondamentale rispettare scrupolosamente le regole procedurali. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ci offre lo spunto per analizzare il concetto di ricorso inammissibile e le sue pesanti conseguenze economiche per chi lo propone. Comprendere questo meccanismo è essenziale per capire perché non tutte le impugnazioni arrivano a una discussione nel merito.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine dall’impugnazione di una sentenza emessa da una Corte d’Appello. Un soggetto, ritenendosi leso dalla decisione di secondo grado, ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione, l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento. Il caso è stato quindi assegnato alla competente sezione penale per la valutazione.
La Decisione della Corte sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, riunita in camera di consiglio, ha emesso un’ordinanza con cui ha posto fine al percorso processuale. I giudici hanno dichiarato il ricorso inammissibile.
Questa decisione significa che la Corte non è entrata nel vivo delle questioni sollevate dal ricorrente, non ha valutato se le sue argomentazioni fossero fondate o meno. L’esame si è fermato a uno stadio preliminare, a causa di un vizio che ha impedito la prosecuzione del giudizio.
Oltre a respingere l’impugnazione, la Corte ha condannato il ricorrente a due pagamenti:
1. Il pagamento delle spese processuali.
2. Il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista proprio per i casi di inammissibilità.
Conseguenze Economiche del Ricorso Inammissibile
La condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende non è una semplice sanzione accessoria, ma una misura con una duplice finalità: da un lato, sanzionare l’abuso dello strumento processuale, e dall’altro, scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o proposti senza il rispetto delle forme previste dalla legge, che appesantiscono inutilmente il lavoro della Corte.
Le Motivazioni della Decisione
L’ordinanza in esame è molto sintetica e non esplicita nel dettaglio le ragioni specifiche dell’inammissibilità. Tuttavia, in base alla procedura penale, un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile per diverse cause. Le più comuni includono la presentazione fuori dai termini di legge, la mancanza di motivi specifici previsti dal codice di procedura penale (come la violazione di legge o il vizio di motivazione), o la proposizione di questioni che riguardano il merito dei fatti, non riesaminabili in sede di legittimità.
La decisione di inammissibilità, quindi, non esprime un giudizio sull’innocenza o colpevolezza del ricorrente, ma certifica che l’atto di impugnazione non possedeva i requisiti minimi per essere esaminato. La Corte, in questi casi, svolge un ruolo di “filtro” per garantire che solo le questioni giuridicamente rilevanti vengano discusse nel merito.
Le Conclusioni
La vicenda evidenzia un principio fondamentale del diritto processuale: l’accesso alla giustizia è un diritto, ma il suo esercizio è subordinato al rispetto di regole precise. Un’impugnazione, specialmente in Cassazione, deve essere redatta con la massima perizia tecnica, sollevando questioni di legittimità e non semplici doglianze sul fatto. La declaratoria di ricorso inammissibile rappresenta la sanzione per il mancato rispetto di tali regole, con conseguenze economiche significative che rendono la sentenza di grado inferiore definitiva e non più contestabile.
Che cosa ha deciso la Corte di Cassazione in questo caso?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, il che significa che non ha esaminato il merito delle questioni sollevate, ma ha fermato il processo per un vizio dell’atto di impugnazione.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
Il ricorrente è stato condannato a pagare sia le spese del processo sia una sanzione aggiuntiva di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dalla legge in caso di inammissibilità.
L’ordinanza spiega perché il ricorso è stato ritenuto inammissibile?
No, il testo dell’ordinanza si limita a dichiarare l’inammissibilità e a statuire sulle conseguenze economiche, senza entrare nel dettaglio delle ragioni specifiche, che sono presumibilmente legate a vizi formali o sostanziali dell’impugnazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22232 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22232 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BARI il 02/08/1987
avverso la sentenza del 12/03/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata;
visto il
ricorso di COGNOME NOME
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge i
ordine alla sussistenza del delitto di resistenza a pubblico ufficiale è teso a prospettare rivalutazione e alternativa rilettura delle risultanze probatorie che hanno portato la Cor
appello a ritenere che il ricorrente avesse minacciato ad alta voce, facendo accorrere sul posto propri pareti che accerchiavano i carabinieri, i pubblici ufficiali onde ostacolare i controlli
rilevato che manifestamente infondate risultano le censure in ordine alla mancata
sostituzione della pena detentiva con quella domiciliare correttamente fondata sul rischio inadempimento delle prescrizioni accompagnatorie
ex art. 58, comma 1, secondo periodo 2, I.
n. 689 del 1981, alla luce delle plurime violazioni delle misure di prevenzione e della lunga se di precedenti penali gravanti sul ricorrente;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26/05/2025.