Ricorso inammissibile: quando la Cassazione chiude la porta
Un ricorso inammissibile rappresenta uno degli esiti più netti e definitivi nel processo penale. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito le conseguenze di un’impugnazione che non supera il vaglio preliminare di ammissibilità, condannando il ricorrente a sanzioni economiche significative. Questo caso offre uno spunto prezioso per comprendere perché un ricorso possa essere fermato ancora prima di essere discusso nel merito.
Il caso in esame: un appello respinto in Cassazione
La vicenda processuale trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Ancona. L’imputato, sperando di ottenere una riforma della decisione di secondo grado, si è rivolto alla Suprema Corte di Cassazione. Tuttavia, il suo tentativo si è scontrato con una pronuncia preliminare: la Settima Sezione Penale, con ordinanza del 21 febbraio 2025, ha chiuso il caso senza neppure entrare nell’analisi dei motivi di doglianza.
La decisione della Corte: il ricorso inammissibile
L’ordinanza è estremamente sintetica ma incisiva. La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e, come conseguenza diretta, condanna il ricorrente al pagamento di due voci di spesa:
1. Le spese processuali: i costi relativi al procedimento svoltosi dinanzi alla Cassazione.
2. Una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende: una sanzione pecuniaria che la legge prevede per scoraggiare ricorsi presentati con leggerezza o senza fondamento giuridico.
Questa decisione evidenzia come l’accesso alla Corte di Cassazione non sia un diritto incondizionato, ma sia subordinato al rispetto di precise regole procedurali.
Le motivazioni e le conseguenze di un ricorso inammissibile
Sebbene l’ordinanza non espliciti le ragioni specifiche dell’inammissibilità, possiamo delineare le cause più comuni. Un ricorso inammissibile in Cassazione può derivare da vizi come:
* Mancanza di motivi specifici: il ricorso non indica chiaramente quali norme di legge sarebbero state violate o applicate erroneamente.
* Presentazione di motivi di merito: si chiede alla Corte di rivalutare i fatti del processo, compito che spetta ai giudici di primo e secondo grado e non alla Cassazione, che è giudice di legittimità.
* Tardività: il ricorso è stato depositato oltre i termini perentori previsti dalla legge.
* Vizi di forma: l’atto non rispetta i requisiti formali richiesti dal codice di procedura penale.
La conseguenza principale, come visto, è economica. La condanna alla Cassa delle ammende ha una funzione sanzionatoria e dissuasiva, volta a preservare la funzione della Corte di Cassazione ed evitare che venga sommersa da impugnazioni dilatorie o palesemente infondate. Di fatto, la declaratoria di inammissibilità rende definitiva la sentenza impugnata, precludendo ogni ulteriore possibilità di riesame.
Le conclusioni
L’ordinanza in commento, pur nella sua brevità, è un monito importante sull’importanza della tecnica e del rigore nella redazione degli atti processuali. Rivolgersi alla Corte di Cassazione richiede una profonda conoscenza delle regole procedurali e dei limiti del giudizio di legittimità. Un ricorso inammissibile non solo non produce alcun risultato utile per l’imputato, ma comporta anche un aggravio di costi che rende la sua posizione processuale ed economica ancora più difficile. La decisione sottolinea il ruolo della Cassazione come custode della corretta applicazione della legge, un ruolo che esercita anche attraverso un severo controllo preliminare sulla validità formale delle impugnazioni.
Cosa significa quando la Cassazione dichiara un ricorso inammissibile?
Significa che la Corte non ha esaminato il merito della questione perché l’atto di ricorso non rispettava i requisiti formali o sostanziali richiesti dalla legge. La decisione impugnata diventa quindi definitiva.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La parte che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che nel caso specifico ammontava a 3.000 euro.
La dichiarazione di inammissibilità entra nel merito della colpevolezza o innocenza dell’imputato?
No, la decisione è puramente procedurale. La Corte non esprime alcun giudizio sul fatto che il ricorrente avesse ragione o torto nel merito della causa, ma si limita a constatare che il ricorso non poteva essere esaminato per vizi formali o di impostazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22146 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22146 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TERMOLI il 20/10/1988
avverso la sentenza del 08/04/2024 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
n. 34766/2024
R.G.
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato di evasione);
Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità, alla valutazione del dichiarativa, alla sussistenza della scriminante di cui all’art. 54 cod, pen.;
Ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte, meramente riproduttivi di censure adeguatamente valutate dai Giudici di merito e sostanzialmente volti ad una rivisitazione del
prove, dall’altra, obiettivamente generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata la quale non si confrontano;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell
Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 febbraio 2025.