Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16565 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16565 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 09/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BOLOGNA il 13/06/1992
avverso la sentenza del 06/06/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
– che, con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Bologna ha confermato la pronuncia
di
primo grado con la quale NOME era stato condannato per il reato di cui agli artt
624-bis e 625, comma 1, n. 2, cod. pen.;
– che, avverso detta sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo
del proprio difensore;
– che l’unico motivo di ricorso è privo di specificità estrinseca, perché meramen
reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella senten
impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di
fatto (cfr. pagina 5 della sentenza impugnata), con le quali il ricorrente non si è effettivam
confrontato; che, inoltre, per la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 2390
15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269),
nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da p
del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come parimenti avvenuto nel
in esame (cfr. pagina 5 della sentenza impugnata);
– che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente a
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle
ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 9 aprile 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente
Corte di Cassazione – copia non ufficiale