Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17352 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17352 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a AUGUSTA il 26/02/1977
avverso la sentenza del 18/11/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si censura il criterio di
affermazione della responsabilità e la valutazione della prova (individuazione fotografica dell’imputato) non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la
Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di
saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli
di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000,
COGNOME, Rv. 216260);
considerato che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha
esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 2-3)
facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato;
ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende.
Così deciso il 10 aprile 2025.