Ricorso Inammissibile in Cassazione: Analisi di un’Ordinanza
Quando un procedimento giudiziario giunge all’ultimo grado di giudizio, la Corte di Cassazione, l’esito non è sempre una decisione nel merito. Spesso, l’impugnazione si conclude con una dichiarazione di ricorso inammissibile. Questo esito, apparentemente solo procedurale, comporta conseguenze giuridiche ed economiche molto concrete per chi ha presentato il ricorso. Analizziamo un’ordinanza recente per comprendere meglio la dinamica e le implicazioni di una simile pronuncia.
Il Contesto Processuale del Caso
La vicenda trae origine da un ricorso presentato alla Suprema Corte di Cassazione avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Roma. L’imputato, cercando di ribaltare la decisione di secondo grado, ha proposto impugnazione, portando il caso davanti ai giudici di legittimità. La Corte, riunitasi in udienza, ha esaminato gli atti trasmessi e la relazione del Consigliere designato prima di emettere la propria decisione.
La Pronuncia della Suprema Corte: il Ricorso Inammissibile
L’ordinanza in esame si conclude con una statuizione netta: il ricorso è dichiarato inammissibile. Questa formula significa che la Corte di Cassazione non ha nemmeno iniziato a valutare se i motivi presentati dal ricorrente fossero fondati o meno. La valutazione si è fermata a un livello preliminare, riscontrando la mancanza di presupposti essenziali per poter procedere all’esame del merito.
Le conseguenze di tale pronuncia sono duplici e significative:
1. Condanna alle spese processuali: Il ricorrente è stato obbligato a pagare tutti i costi relativi a questa fase del giudizio.
2. Sanzione pecuniaria: Oltre alle spese, è stata disposta una condanna al pagamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione ha lo scopo di scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori.
Le Motivazioni dietro un Ricorso Inammissibile
Sebbene il testo dell’ordinanza non entri nel dettaglio delle ragioni specifiche, è utile chiarire perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile. Il giudizio di legittimità, infatti, non è un terzo grado di merito dove si possono riesaminare i fatti. La Cassazione valuta esclusivamente la corretta applicazione della legge (violazioni di legge) o la presenza di vizi logici nella motivazione della sentenza impugnata. Un ricorso inammissibile si verifica, ad esempio, quando i motivi proposti:
– Non sono specifici e si limitano a criticare genericamente la decisione precedente.
– Tentano di ottenere una nuova e diversa valutazione delle prove e dei fatti, attività preclusa in sede di legittimità.
– Sono presentati fuori dai termini di legge o senza rispettare le forme prescritte.
– Riguardano questioni non sollevate nei precedenti gradi di giudizio.
La declaratoria di inammissibilità agisce come un filtro per assicurare che la Corte Suprema si concentri solo sui casi che sollevano questioni giuridiche di reale importanza.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La decisione analizzata ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: l’accesso alla giustizia deve essere esercitato con responsabilità. La presentazione di un ricorso in Cassazione non è un’opzione da percorrere alla leggera. Un’impugnazione priva dei requisiti di legge non solo non porta al risultato sperato, ma si traduce in un aggravio di costi per il proponente. La condanna alla Cassa delle ammende, in particolare, serve come monito contro l’abuso dello strumento processuale, garantendo che le risorse della giustizia siano impiegate per dirimere controversie fondate. Per il cittadino, ciò significa che la decisione di impugnare una sentenza in Cassazione deve essere preceduta da un’attenta valutazione, da parte di un legale esperto, circa la sussistenza di validi motivi di diritto.
Qual è stata la decisione della Corte di Cassazione sul ricorso presentato?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, senza quindi esaminare il merito delle questioni sollevate.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Cosa implica, in generale, una dichiarazione di ricorso inammissibile?
Implica che l’impugnazione è stata respinta per ragioni procedurali o per la manifesta infondatezza dei motivi, senza che la Corte abbia valutato la fondatezza delle argomentazioni. La sentenza impugnata diventa così definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21157 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21157 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ROMA il 04/04/1982
avverso la sentenza del 16/09/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
il ricorso di NOMECOGNOME
Letto ritenuto
che il primo motivo e il secondo motivo di ricorso, con cui ~iute il ricorrente deduce la carenza e contraddittorietà della motivazione posta alla
del giudizio di responsabilità per i reati di cui agli artt. 648 e 474 cod. pe manifestamente infondati e, quindi, inammissibili in quanto meramente
riproduttivi di censure (il difetto di conoscenza o di conoscibilità dell’imput ordine alla natura contraffatta dei marchi apposti sui capi di abbigliamento
in vendita) già compiutamente esaminate e vagliate dalla Corte di merito co motivazione puntuale ed esente da vizi logici (pagg. 1 e 2 della sente
impugnata) e volte a riproporre un nuovo apprezzamento del materiale probatorio non consentito in sede di legittimità;
pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con ritenuto,
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 15 aprile 2025