Ricorso Inammissibile in Cassazione: Analisi di un’Ordinanza
L’esito di un processo non si decide solo nel merito, ma anche attraverso il rigoroso rispetto delle regole procedurali. Un esempio emblematico è la dichiarazione di ricorso inammissibile da parte della Corte di Cassazione, una decisione che preclude l’esame della questione e comporta serie conseguenze per chi impugna. Analizziamo un’ordinanza recente per comprendere meglio la portata di questo istituto.
Il Contesto Processuale
Il caso in esame ha origine da un ricorso presentato alla Suprema Corte di Cassazione contro una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Palermo. Il ricorrente, attraverso il suo legale, ha cercato di ottenere l’annullamento della decisione di secondo grado, portando le sue ragioni davanti al più alto organo della giurisdizione penale. Tuttavia, il percorso del ricorso si è interrotto prima ancora di entrare nel vivo della discussione.
La Decisione della Suprema Corte sul Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con una sintetica ordinanza, ha posto fine al procedimento dichiarando il ricorso ‘inammissibile’. Questa declaratoria non significa che i giudici abbiano dato torto al ricorrente nel merito, ma piuttosto che l’atto di impugnazione presentava dei vizi tali da non poter essere nemmeno preso in considerazione. La Corte, in questi casi, non valuta le prove o le argomentazioni di fondo, ma si limita a un controllo preliminare sulla conformità del ricorso ai requisiti di legge.
Le Conseguenze Economiche
La declaratoria di inammissibilità non è priva di effetti, anzi. L’ordinanza condanna esplicitamente il ricorrente a due pagamenti:
Pagamento delle Spese Processuali
Si tratta dei costi sostenuti dallo Stato per la gestione del procedimento in Cassazione. È una conseguenza diretta del principio di soccombenza: chi perde, o in questo caso chi promuove un’azione giudiziaria che si rivela proceduralmente errata, è tenuto a rimborsare le spese.
Versamento alla Cassa delle Ammende
Oltre alle spese, il ricorrente è stato condannato a versare una somma di tremila euro alla Cassa delle Ammende. Questa non è un risarcimento, ma una vera e propria sanzione pecuniaria prevista dalla legge per scoraggiare la presentazione di ricorsi temerari o palesemente infondati, che contribuiscono a congestionare il lavoro della Corte di Cassazione.
Le motivazioni
L’ordinanza in commento, per sua natura, è estremamente concisa e non esplicita le ragioni specifiche che hanno portato alla declaratoria di inammissibilità. Tuttavia, la giurisprudenza in materia ci insegna che un ricorso inammissibile è spesso il risultato di errori specifici, quali: la mancanza di motivi specifici di impugnazione, la presentazione di censure che riguardano il merito dei fatti (non consentita in Cassazione, che è giudice di sola legittimità), o il mancato rispetto dei termini perentori per la proposizione del ricorso. La decisione della Corte, pur non entrando nel dettaglio, si fonda implicitamente su una di queste violazioni procedurali, ritenute così gravi da impedire qualsiasi valutazione sostanziale.
Le conclusioni
La vicenda analizzata offre una lezione fondamentale: l’accesso alla giustizia, specialmente ai suoi gradi più alti, è un percorso tecnico che non ammette improvvisazione. Un ricorso inammissibile non solo vanifica la possibilità di vedere riesaminate le proprie ragioni, ma trasforma l’impugnazione in un costo significativo. La condanna alle spese e alla sanzione a favore della Cassa delle Ammende serve da monito sull’importanza di affidarsi a una difesa tecnica competente e di valutare con estrema attenzione i presupposti di ammissibilità prima di adire la Corte di Cassazione.
Cosa significa quando un ricorso viene dichiarato ‘inammissibile’ dalla Corte di Cassazione?
Significa che il ricorso non può essere esaminato nel merito perché presenta vizi procedurali o formali. La Corte non valuta se il ricorrente abbia ragione o torto, ma si ferma a una valutazione preliminare sulla correttezza dell’atto di impugnazione.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
In base a questa ordinanza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
La Corte di Cassazione ha riesaminato i fatti del processo?
No. Dichiarando il ricorso inammissibile, la Corte di Cassazione non è entrata nel merito della vicenda, ma ha chiuso il procedimento per una questione puramente procedurale, senza valutare i fatti che hanno originato la causa.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21151 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21151 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 15/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CALTANISSETTAil 14/08/1979
avverso la sentenza del 11/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME
considerato che l’unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale
in relazione ai criteri di valutazione delle prove fondanti il giudizio di penal responsabilità del ricorrente, è del tutto generico in quanto prospetta deduzioni
astratte e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono la richiest a fronte di una motivazione sufficiente e non illogica e di adeguato esame delle
deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 15/04/2025
Il Consigliere COGNOME