Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Chiude la Porta
L’accesso alla Corte di Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma è un percorso irto di ostacoli procedurali. Una recente ordinanza della Settima Sezione Penale ci offre l’occasione per analizzare il concetto di ricorso inammissibile e le sue pesanti conseguenze per chi tenta l’impugnazione senza rispettare i rigidi paletti imposti dalla legge. Vediamo nel dettaglio cosa è successo e quali lezioni possiamo trarne.
I fatti del caso
La vicenda processuale ha origine da un ricorso presentato da un individuo avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Venezia nell’aprile del 2024. Il ricorrente, sperando di ottenere una riforma della decisione a lui sfavorevole, ha adito la Suprema Corte di Cassazione. Tuttavia, il suo tentativo di ottenere un nuovo esame del caso si è scontrato con una valutazione preliminare che ne ha decretato la fine ancor prima di entrare nel merito della questione.
La decisione della Corte sul ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha tagliato corto, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione non significa che i giudici abbiano dato torto o ragione al ricorrente nel merito della sua pretesa, ma semplicemente che l’atto di impugnazione non possedeva i requisiti minimi richiesti dalla legge per poter essere esaminato.
La conseguenza diretta di questa declaratoria è stata duplice e severa:
1. Condanna al pagamento delle spese processuali: Il ricorrente è stato obbligato a farsi carico dei costi del procedimento.
2. Condanna al versamento di una somma alla Cassa delle ammende: Oltre alle spese, è stata inflitta una sanzione pecuniaria di tremila euro. Questa misura ha una funzione sanzionatoria e dissuasiva, volta a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o proposti senza il rispetto delle regole procedurali.
Analisi della declaratoria di ricorso inammissibile
La declaratoria di inammissibilità è un filtro fondamentale per il corretto funzionamento della Corte di Cassazione, che ha il compito di garantire l’uniforme interpretazione della legge (funzione nomofilattica) e non di riesaminare i fatti come un terzo grado di merito. Un ricorso può essere dichiarato inammissibile per svariate ragioni, tra cui la mancanza di motivi specifici, la proposizione di censure che riguardano il merito dei fatti (non consentite in Cassazione) o il mancato rispetto dei termini per l’impugnazione.
Le motivazioni
Sebbene l’ordinanza in commento sia molto sintetica e non espliciti i motivi specifici dell’inammissibilità (una prassi comune per questo tipo di decisioni), possiamo dedurre che i Giudici abbiano riscontrato un vizio insanabile nell’atto di impugnazione. La decisione di condannare il ricorrente al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende suggerisce che la Corte abbia ravvisato una colpa nel proporre un ricorso privo dei presupposti di legge. Questa sanzione serve a responsabilizzare le parti e i loro difensori, affinché adiscano la Suprema Corte solo con cognizione di causa e per questioni che rientrano effettivamente nelle sue competenze.
Le conclusioni
L’ordinanza della Cassazione ribadisce un principio cruciale: il diritto di impugnazione non è incondizionato. Presentare un ricorso in Cassazione richiede un’attenta valutazione dei motivi, che devono essere strettamente attinenti a violazioni di legge e non a una mera rivalutazione dei fatti. La declaratoria di ricorso inammissibile non è solo una sconfitta processuale, ma comporta anche conseguenze economiche significative. Per il cittadino, ciò si traduce nella necessità di affidarsi a professionisti esperti che possano valutare con scrupolo le reali possibilità di successo di un’impugnazione, evitando così costi inutili e sanzioni.
Qual è stata la decisione finale della Corte di Cassazione?
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Contro quale provvedimento era stato presentato il ricorso?
Il ricorso era stato proposto avverso la sentenza della Corte d’Appello di Venezia del 23/04/2024.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17393 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17393 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 10/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PADOVA il 17/06/1981
avverso la sentenza del 23/04/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
il ricorso di NOME COGNOME;
Letto che i motivi di ricorso, che contestano la violazione di legge ed i
considerato vizio motivazionale in relazione agli artt. 120 cod. pen. (per carenza d
condizione di procedibilità) e 640 cod. pen. (per asserita carenza dell’eleme psicologico del reato), sono indeducibili poiché riproduttivi di profili di censur
adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudic merito e, perciò, non scanditi da analisi critica delle argomentazioni alla base
sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 della senten impugnata sulla validità della condizione di procedibilità -dovendosi chiarament
identificare la persona offesa nella querelante- e sulla sussistenza dell’elem soggettivo del reato di truffa);
pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con rilevato,
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso in Roma, il 10/04/2025
Il Co sigliere Estensore