Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17393 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17393 Anno 2025
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PADOVA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/04/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
il ricorso di NOME COGNOME;
Letto che i motivi di ricorso, che contestano la violazione di legge ed i
considerato vizio motivazionale in relazione agli artt. 120 cod. pen. (per carenza d
condizione di procedibilità) e 640 cod. pen. (per asserita carenza dell’eleme psicologico del reato), sono indeducibili poiché riproduttivi di profili di censur
adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudic merito e, perciò, non scanditi da analisi critica delle argomentazioni alla base
sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 della senten impugnata sulla validità della condizione di procedibilità -dovendosi chiarament
identificare la persona offesa nella querelante- e sulla sussistenza dell’elem soggettivo del reato di truffa);
pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con rilevato,
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso in Roma, il 10/04/2025
Il Co sigliere COGNOME