Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14890 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14890 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a VENEZIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/04/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
Letto l’unico motivo di ricorso, con il quale si censura la mancata
ritenuto che esclusione della circostanza aggravante di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen.,
oltre ad essere privo di concreta specificità, è anche manifestamente infondato;
invero, ai fini del riconoscimento della recidiva reiterata quale elemento che,
sintomatico di un’accentuata pericolosità sociale del prevenuto, la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull’arco temporale
in cui questi risultano consumati, essendo tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., se ed in quale misura la pregressa
condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia sub iudice;
influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato che,
nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con argomentazioni esenti da criticità giustificative, le ragioni del loro convincimento
(si veda, in particolare, pag. 3);
rilevato che in sentenza, ai fini di giustificare la recidiva, si fa riferimento recenti condanne ed in effetti tanto risulta dal certificato penale, laddove si evidenziano reati commessi in relazione a fatti successivi al 2018 ed, in particolare, il 17 settembre del 2019, passati in giudicato nello stesso anno;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 14 gennaio 2025.