Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29106 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29106 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 11/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOMECODICE_FISCALE nato a NAPOLI il 01/01/1981
avverso la sentenza del 31/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
CNOME COGNOME
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Ritenuto che le deduzioni sviluppate nei motivi di ricorso sono inammissibili perché
reiterativi delle stesse questioni correttamente risolte dalla Corte di appello di
Napoli, con valutazioni ineccepibili in diritto e coerenti alle risultanze in atti;
ritenuto che il vizio parziale di mente è stato già riconosciuto e che la ricostruzione del fatto e la tesi difensiva della presenza silente nell’abitazione sono state
superate perché espressione di considerazioni personali non corredate da validi riscontri, come anche generico è il motivo sulla recidiva valutata subvalente al
vizio parziale di mente, senza considerare che nei motivi di appello neppure era stata impugnata la sussistenza dei relativi presupposti;
Da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex
art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni
dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso l’11 luglio 2025
Il Consigliere estensore
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