Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28773 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28773 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BRACCIANO il 29/12/1979
avverso la sentenza del 10/12/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto da COGNOME NOMECOGNOME ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all’art. 116, comma 15, cod.
strada.
Rilevato che, a motivi di ricorso, il ricorrente lamenta erronea applicazione della legge penale con riferimento all’omessa verifica circa l’irrevocabilità del
primo provvedimento, integrante la recidiva nel biennio.
Rilevato che la questione concernente la irrevocabilità della precedente trasgressione, nei termini prospettati nel ricorso, non è stata devoluta alla
cognizione della Corte di merito.
Considerato, pertanto, che il motivo è inammissibile: invero, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità non possono essere
dedotte con il ricorso per Cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua
cognizione (così ex multis Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Rv. 269745). In proposito si è affermato che, dal combinato disposto dagli artt. 606, comma 3, e
609, comma 2, cod. proc. pen., è ricavabile la regola che non possano formare oggetto di ricorso in Cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello,
a meno che si tratti di questioni rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado d giudizio o di questioni che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di
appello, evenienze, queste, non ricorrenti nel caso in esame. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.