Ricorso Inammissibile: La Decisione della Cassazione e le Sue Conseguenze Economiche
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel sistema legale italiano, ma non è una via percorribile senza validi presupposti. Un ricorso inammissibile non solo preclude l’esame nel merito della questione, ma comporta anche significative conseguenze economiche per chi lo propone. Un’ordinanza recente della Suprema Corte illustra chiaramente questo principio, condannando un ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una cospicua somma alla Cassa delle ammende.
I Fatti del Caso
Il caso in esame ha origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione da un individuo, avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Napoli in data 12 novembre 2024. Il ricorrente, cercando di ottenere una riforma della decisione di secondo grado, ha sottoposto le sue ragioni al vaglio della Suprema Corte.
La Decisione della Corte sul Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, riunita in udienza, ha emesso un’ordinanza molto chiara e concisa. Senza entrare nel merito delle doglianze sollevate dal ricorrente, i giudici hanno dichiarato il ricorso inammissibile.
Questa decisione ha avuto due conseguenze dirette e onerose per l’appellante:
1. La condanna al pagamento di tutte le spese processuali sostenute.
2. Il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Si tratta di una sanzione pecuniaria che si aggiunge alle spese del procedimento, volta a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o privi dei requisiti richiesti dalla legge.
Le Motivazioni della Decisione
L’ordinanza in esame non esplicita nel dettaglio le ragioni specifiche dell’inammissibilità, come spesso accade in questo tipo di provvedimenti sintetici. Tuttavia, la dichiarazione di un ricorso inammissibile si fonda su vizi che possono essere di natura formale o sostanziale. Tra le cause più comuni vi sono il mancato rispetto dei termini per la presentazione, l’assenza di motivi validi previsti dalla legge per ricorrere in Cassazione (che può giudicare solo su questioni di legittimità e non di fatto), o la manifesta infondatezza delle argomentazioni.
La decisione della Corte di condannare il ricorrente al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende è una diretta applicazione delle norme procedurali. Questa sanzione non ha natura punitiva per il reato contestato, ma è una conseguenza della proposizione di un’impugnazione temeraria o negligente. La motivazione di tale condanna risiede nella necessità di sanzionare l’abuso dello strumento processuale, che impegna inutilmente le risorse del sistema giudiziario.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del nostro ordinamento: l’accesso alla giustizia deve essere esercitato con responsabilità. Un ricorso inammissibile non è un esito neutro, ma un fallimento procedurale che comporta costi tangibili. Per i cittadini, la lezione è chiara: prima di intraprendere un’azione legale, specialmente in un grado di giudizio elevato come la Cassazione, è cruciale una valutazione approfondita, da parte di un legale esperto, sulla reale sussistenza dei presupposti di legge.
Ignorare questo passaggio può non solo confermare la decisione sfavorevole dei gradi precedenti, ma anche aggravare la propria posizione economica con l’aggiunta di sanzioni e spese ulteriori.
Cosa significa quando un ricorso viene dichiarato ‘inammissibile’ dalla Corte di Cassazione?
Significa che la Corte non ha esaminato il merito della questione perché l’appello non rispettava i requisiti formali, temporali o sostanziali previsti dalla legge per poter essere giudicato.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Come stabilito in questa ordinanza, la parte che ha presentato il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria (in questo caso, 3.000 euro) da versare alla Cassa delle ammende.
La Corte ha valutato se la decisione della Corte d’Appello fosse giusta o sbagliata nel merito?
No. Una dichiarazione di inammissibilità impedisce alla Corte di Cassazione di entrare nel merito del caso. La decisione si limita a una valutazione della correttezza procedurale del ricorso stesso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28249 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28249 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: PILLA EGLE
Data Udienza: 02/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a POMPEI il 20/12/1981
avverso la sentenza del 12/11/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
Rilevato che NOME Salvatore COGNOME ricorre avverso la sentenza della
Corte di Appello di Napoli che ha confermato la condanna dell’imputato per il reato di false dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri di cui
all’art. 496 cod. pen.;
Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, che lamenta vizio di motivazione e violazione di legge relativamente al mancato riconoscimento della
causa di non punibilità di cui all’art. 131
bis cod. pen., non è consentito dalla legge
in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in quanto la sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 3) ha posto a base del rigetto della
richiesta di applicazione dell’invocata causa di non punibilità argomentazioni logiche e ineccepibili, sottolineando come il ricorrente abbia fornito dichiarazioni
mendaci in ben due diverse occasioni, costringendo il personale in servizio a procedere al suo accompagnamento presso il comando di appartenenza al fine di
effettuare i rilievi dattiloscopici per il fotosegnalamento, e dimostrando, dunque, un’indifferenza nei confronti delle disposizioni rese delle Autorità tale da non
consentire di considerare particolarmente tenui i fatti a lui ascritti.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 2 luglio 2025
Il onsr Here tensore
Il Presidente