Ricorso Inammissibile: Conseguenze della Decisione della Cassazione
Quando si impugna una sentenza, è fondamentale rispettare precise regole procedurali. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ci offre lo spunto per analizzare le conseguenze di un ricorso inammissibile, una decisione che ferma il processo prima ancora di entrare nel merito della questione. L’esito non è neutro: comporta sanzioni economiche precise a carico di chi ha presentato l’appello.
I Fatti del Caso
Il caso in esame riguarda un ricorso presentato alla Corte di Cassazione contro una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Roma. L’imputato, tramite il suo legale, ha cercato di ottenere una revisione della decisione di secondo grado, portando la questione dinanzi alla massima istanza della giurisdizione penale. Il procedimento è giunto fino all’udienza, durante la quale il Consigliere relatore ha esposto i fatti e le questioni di diritto al collegio giudicante.
La Decisione sul ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione, con una sintetica ma perentoria ordinanza, ha posto fine al percorso del giudizio. I giudici hanno dichiarato il ricorso inammissibile. Questa declaratoria non entra nel vivo delle argomentazioni difensive, ma si ferma a un livello preliminare, stabilendo che l’atto di impugnazione non possedeva i requisiti minimi richiesti dalla legge per poter essere esaminato. Di conseguenza, la sentenza della Corte d’Appello è divenuta definitiva.
Le Motivazioni della Decisione
L’ordinanza in commento non esplicita le ragioni specifiche dell’inammissibilità, concentrandosi unicamente sul dispositivo. Tuttavia, in linea generale, un ricorso viene dichiarato inammissibile per svariati motivi procedurali, tra cui:
- Mancanza dei motivi specifici: quando l’appello è generico e non indica chiaramente quali parti della sentenza si contestano e per quali ragioni giuridiche.
- Proposizione fuori termine: se il ricorso viene depositato oltre i termini perentori stabiliti dalla legge.
- Assenza di legittimazione: qualora a presentare il ricorso sia un soggetto non autorizzato a farlo.
- Violazione di altre norme procedurali: per esempio, la mancanza della firma di un difensore abilitato al patrocinio in Cassazione.
La decisione di inammissibilità, quindi, è un filtro di legalità che impedisce alla Corte di essere investita di questioni che non rispettano le forme previste dal codice di procedura penale.
Conclusioni: Le Conseguenze di un Ricorso Inammissibile
La declaratoria di inammissibilità non è priva di conseguenze. L’ordinanza analizzata lo dimostra chiaramente, prevedendo una duplice condanna per il ricorrente:
- Pagamento delle spese processuali: il soggetto che ha proposto un ricorso poi dichiarato inammissibile è tenuto a sostenere i costi del procedimento che ha inutilmente attivato.
- Versamento di una somma alla Cassa delle ammende: la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento di 4.000,00 euro a favore di questo fondo statale. Si tratta di una sanzione pecuniaria volta a scoraggiare impugnazioni presentate con leggerezza o a soli fini dilatori, contribuendo al contempo a finanziare progetti di recupero per i condannati.
In conclusione, questa decisione ribadisce un principio fondamentale: l’accesso alla giustizia, specialmente dinanzi alla Corte Suprema, è un diritto che deve essere esercitato con rigore e professionalità, pena l’applicazione di sanzioni che ne sottolineano la serietà.
Cosa significa quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Significa che la Corte non ha esaminato il merito della questione perché l’atto di ricorso non rispettava i requisiti formali e procedurali previsti dalla legge. La decisione impugnata diventa quindi definitiva.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La parte che ha presentato il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, stabilita dal giudice, a favore della Cassa delle ammende.
Perché il ricorrente deve pagare una somma alla Cassa delle ammende?
Si tratta di una sanzione pecuniaria prevista dalla legge per scoraggiare la presentazione di ricorsi infondati, pretestuosi o dilatori, che sovraccaricano inutilmente il sistema giudiziario. I fondi raccolti vengono destinati a finalità di recupero sociale dei detenuti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24225 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24225 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/09/2024 della CORTE APPELLO di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
- che l’imputato NOME ricorre avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dalla Corte di appello di Roma, in accoglimento della richiesta di
concordato ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., con contestuale rinuncia a tutti i motivi di appello, fatta eccezione per quelli inerenti alla quantificazione della pena;
- che l’unico motivo proposto – con il quale viene contestata la congruità
della pena inflitta al NOME rispetto a quella applicata agli altri imputati – inammissibile alla luce della modalitàà definitoria prescelta, poiché l’imputato non
può porre in discussione la misura della pena liberamente concordata con la pub- blica accusa (pena comunque legale) e ritenuta congrua dal giudice di appello nel
procedimento ex art. 599-bis cod. proc. pen., nel cui ambito, peraltro, l’accordo sulla pena avviene all’esito di un accertamento a cognizione piena sulla responsa-
bilitàà dell’imputato, effettuato dal giudice di primo grado;
- che la declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinato de plano ex art.
610, comma 5-bis, cod. proc. pen., comporta la condanna del ricorrente al paga- mento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 a favore della Cassa
delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 4 giugno 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente