Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24225 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24225 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 04/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a ROMA il 07/07/1967
avverso la sentenza del 18/09/2024 della CORTE APPELLO di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
– che l’imputato NOME ricorre avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dalla Corte di appello di Roma, in accoglimento della richiesta di
concordato ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., con contestuale rinuncia a tutti i motivi di appello, fatta eccezione per quelli inerenti alla quantificazione della pena;
– che l’unico motivo proposto – con il quale viene contestata la congruità
della pena inflitta al NOME rispetto a quella applicata agli altri imputati – inammissibile alla luce della modalitàà definitoria prescelta, poiché l’imputato non
può porre in discussione la misura della pena liberamente concordata con la pub- blica accusa (pena comunque legale) e ritenuta congrua dal giudice di appello nel
procedimento ex art. 599-bis cod. proc. pen., nel cui ambito, peraltro, l’accordo sulla pena avviene all’esito di un accertamento a cognizione piena sulla responsa-
bilitàà dell’imputato, effettuato dal giudice di primo grado;
– che la declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinato de plano ex art.
610, comma 5-bis, cod. proc. pen., comporta la condanna del ricorrente al paga- mento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 a favore della Cassa
delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 4 giugno 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente