Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24223 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24223 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 04/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a TORINO il 16/08/1978
avverso la sentenza del 07/11/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Il Consigliere estensore
Il Presidente
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
– che, con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Torino ha confermato la pronuncia
di primo grado, con la quale COGNOME COGNOME era stato condannato per il reato di cui agli art
56-624-625, comma 1, nn. 2 e 7, cod. pen.;
– che, avverso detta sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo
del proprio difensore;
– che l’unico motivo è privo di specificità, perché meramente reiterativo di identiche
doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta
motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagina 3 della
sentenza), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato; che la concessio
dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. presuppone necessariamente che il pregiudizi
cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo
al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la pe
offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della res (Sez. 3, n. 18013 del 5/02/2019,
COGNOME, Rv. 275950; Sez. 2, n. 50660 del 5/10/2017, COGNOME, Rv. 271695);
– che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 4 giugno 2025
Corte di Cassazione – copia non ufficiale