Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17749 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17749 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PALERMO il 21/05/1984
avverso la sentenza del 10/01/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso che genericamente denuncia il vizio di
mancata e insufficiente motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità del ricorrente, non è consentito in sede di legittimità in quanto la sentenza impugnata
è stata emessa seguito di annullamento senza rinvio disposto dalla Corte di cassazione con sentenza n. 9685/2024, in relazione alla sentenza della Corte
d’appello di Palermo in data 10(02/2023, limitatamente all’aggravante di cui all’art. 80 D.p.r. 309/90, e con rinvio relativamente al trattamento sanzionatorio,
il che comporta la definitività dell’accertamento di responsabilità dell’imputato, mentre non risulta essere contestata la recidiva;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 18/03/2025 Il consigliere est.
Il Presidente