Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14895 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14895 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/06/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale
in ordine all’insufficienza del compendio probatorio fondante il giudizio di penale responsabilità del ricorrente, è indeducibile poiché riproduttivo di profili di censura
già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scandito da specifica critica analisi delle argomentazioni
alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata);
che gli altri due motivi di ricorso, con cui si deduce la violazione di ritenuto
bis legge in relazione agli artt. 99 e 62
cod. pen. (in regime di prevalenza), sono inammissibili poiché inerenti al trattamento punitivo, benché sorretto da
sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 18/02/2025
Il onsigl ere Estensore