Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13964 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13964 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BORGOSESIA il 12/10/1967
avverso la sentenza del 02/10/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato COGNOME Stefano ricorre avverso la sentenza con cui la
Corte di appello di Torino ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt.
582, 583 comma primo n.1 e 585 cod. pen.;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione in relazione alla penale responsabilità dell’imputato, è inammissibile in quanto
prospetta deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e di fatto che sorreggono le richieste ed inoltre si esaurisce in mere affermazioni prive di
confronto argomentativo con le ragioni poste a base della pronuncia di condanna;
Considerato che il secondo motivo di ricorso, che deduce la nullità della sentenza di appello per il mancato di rinvio dell’udienza per legittimo impedimento
del difensore, è manifestamente infondato perché «nel giudizio di appello, ove si proceda con rito cartolare non partecipato per l’assenza di tempestiva richiesta di
trattazione orale, non trova applicazione la previsione dell’art. 420-ter cod. proc.
pen. in tema di legittimo impedimento a comparire del difensore dell’imputato, non essendo prevista la sua comparizione personale» (Sez. 6, n. 38270 del
09/07/2024, Rv. 286969 – 01);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26/03/2025