Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13916 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13916 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/05/2024 della CORTE APPELLO di POTENZA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta l’affermazio
di responsabilità per il reato di cui all’art. 707 cod. pen., reitera cens meramente confutative, a fronte di una congrua motivazione che disattende
prospettazioni difensive (pp. 3-4) e non è pertanto consentito in questa s legittimità;
che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta l’eccessività dell per non avere la Corte territoriale applicato le circostanze attenuanti ge
nella loro massima estensione, reitera la totale aspecificità già rilev analogo, stringato motivo di gravame;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, co
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna fl ricorrente al pagamento d spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d ammende.
Così deciso, il 7 marzo 2025.