Ricorso Inammissibile: Le Conseguenze di un Appello Respinto dalla Cassazione
L’ordinanza in esame, emessa dalla Corte di Cassazione, offre un chiaro esempio delle conseguenze che derivano dalla presentazione di un ricorso inammissibile. Con una decisione sintetica ma incisiva, la Suprema Corte ha respinto l’istanza di un ricorrente, confermando l’importanza del rispetto dei requisiti procedurali per accedere al giudizio di legittimità e stabilendo precise sanzioni economiche. Questo caso serve da monito sulla necessità di una valutazione legale attenta prima di intraprendere un’azione legale di tale portata.
I Fatti alla Base della Decisione
Il caso ha origine da un ricorso presentato da un individuo avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Potenza in data 3 maggio 2024. Il ricorrente, nato nel 1986, ha cercato di ottenere l’annullamento della decisione di secondo grado portando la questione dinanzi alla Corte di Cassazione. Il procedimento è stato assegnato alla Settima Sezione Penale, che ha fissato l’udienza per la discussione nel marzo 2025.
La Pronuncia della Corte: un Ricorso Inammissibile
L’esito del giudizio di legittimità è stato netto. La Corte di Cassazione, nella persona del suo collegio giudicante, ha emesso un’ordinanza con cui ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa qualificazione giuridica è fondamentale: significa che i giudici non sono entrati nel merito delle argomentazioni difensive. L’appello è stato fermato a un livello preliminare perché privo dei requisiti essenziali previsti dalla legge per poter essere esaminato. La decisione non è una sentenza che valuta la colpevolezza o l’innocenza, ma un atto che sancisce la non conformità del ricorso ai canoni procedurali.
Le Motivazioni della Decisione
L’ordinanza è estremamente concisa e non esplicita nel dettaglio le ragioni specifiche dell’inammissibilità. Questo è tipico dei provvedimenti della Settima Sezione Penale, spesso incaricata di un primo filtro di ammissibilità dei ricorsi. Le cause di un ricorso inammissibile possono essere molteplici: la presentazione fuori termine, la mancanza di motivi specifici previsti dalla legge (come la violazione di legge o il vizio di motivazione), o la proposizione di questioni di fatto che non possono essere riesaminate in sede di legittimità. Sebbene il documento non lo specifichi, la decisione implica che il ricorso presentato era affetto da uno o più di questi vizi procedurali, rendendolo inadatto a superare il vaglio della Corte.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche e Sanzioni
Le conseguenze pratiche della declaratoria di inammissibilità sono state immediate e gravose per il ricorrente. La Corte non si è limitata a respingere il ricorso, ma ha condannato l’appellante a due pagamenti distinti:
1. Pagamento delle spese processuali: una conseguenza standard per la parte soccombente in un giudizio.
2. Versamento di una somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende: una sanzione pecuniaria aggiuntiva che ha lo scopo di scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori.
Questa decisione ribadisce un principio cruciale: l’accesso alla Corte di Cassazione è un rimedio straordinario, riservato a casi in cui si lamentano specifici errori di diritto, e non una terza istanza di giudizio. La condanna economica funge da deterrente, sottolineando che un uso improprio di questo strumento processuale comporta costi significativi.
Cosa significa quando la Cassazione dichiara un ricorso inammissibile?
Significa che la Corte non ha esaminato il merito della questione perché l’appello non rispettava i requisiti formali o sostanziali richiesti dalla legge per la sua presentazione. Di conseguenza, il ricorso viene respinto in via preliminare.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile in questo caso?
Il ricorrente è stato condannato a sostenere due oneri economici: il pagamento delle spese processuali e il versamento di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Quale organo ha emesso questa decisione?
La decisione è stata presa dalla Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, che ha emesso un’ordinanza in data 7 marzo 2025.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13916 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13916 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 09/10/1986
avverso la sentenza del 03/05/2024 della CORTE APPELLO di POTENZA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME ClAnaparu;
considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta l’affermazio
di responsabilità per il reato di cui all’art. 707 cod. pen., reitera cens meramente confutative, a fronte di una congrua motivazione che disattende
prospettazioni difensive (pp. 3-4) e non è pertanto consentito in questa s legittimità;
che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta l’eccessività dell per non avere la Corte territoriale applicato le circostanze attenuanti ge
nella loro massima estensione, reitera la totale aspecificità già rilev analogo, stringato motivo di gravame;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, co
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna fl ricorrente al pagamento d spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d ammende.
Così deciso, il 7 marzo 2025.