Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13904 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13904 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SAN SEVERO il 17/02/1982
avverso la sentenza del 05/07/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
Lette le conclusioni dell’avv. NOME COGNOME
considerato che il primo e il secondo motivo di ricorso sono reiterativ
manifestamente infondati, avendo i giudici di merito, con una motivazione ese da vizi, chiarito congruamente, nella pienezza della giurisdizione di merito,
lato, l’efficacia ostativa all’applicazione dell’art. 62, n. 4, cod. pen. del somma rapinata e soprattutto del patimento della vittima per l’aggressione
propria dimora (Sez. U, n. 42124 del 27/06/2024, Nafi, Rv. 287095-02)
dall’altro, l’insufficienza della proposta risarcitoria, restando irril l’importo sia pari a quello della provvisionale, che non ha natura di in
risarcimento (p. 4);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, co
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna del ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa ammende.
Così deciso, il 7 marzo 2025.