Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20275 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20275 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ROMA il 03/02/1994
avverso la sentenza del 24/06/2024 della CORTE APPELLO di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME è inammissibile.
Si contesta l’eccessività della pena.
La sentenza della Corte di appello è stata, però, emessa ex art. 599-bis co proc. pen. e la parte ha rinunciato a tutti i motivi di appello, ad eccezio
quelli sulla pena, su cui ha raggiunto l’accordo con il Procuratore generale.
Il ricorso è quindi inammissibile perché proposto al di fuori dei c consentiti dalla legge. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza,
rinuncia dell’imputato ai motivi di appello in funzione dell’accordo sulla pena art. 599-bis cod. proc. pen., limita la cognizione del giudice di secondo grado
ha ad oggetto solo i motivi non oggetto di rinuncia e produce effetti preclusi anche sulle questioni rilevabili d’ufficio, sull’intero svolgimento processuale
compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinunci all’impugnazione. Né può rimettersi in discussione, per mera eccessività, il te
della pena, siccome oggetto di accordo.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condann del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro
tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell Ammende.
Così deciso il 17.1.2025