Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21769 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21769 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 23/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a PATERNO’ il 08/03/1978
avverso la sentenza del 29/11/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse
di NOME COGNOME;
osservato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si contesta il giudizio di
comparazione di cui all’art. 69 cod. pen., oltre ad essere privo di concreta specificità, non è consentito in quanto inerente al trattamento punitivo benché
sorretto da sufficiente e non illogica motivazione;
che, invero, le statuizioni relative al bilanciamento tra opposte circostanze,
implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora, sorrette da sufficiente motivazione, non siano
frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico (cfr. Sez. U, n.
10713 del 25/02/2010, COGNOME, Rv. 245931 – 01);
che, nella specie, i giudici del merito hanno correttamente esercitato la
discrezionalità attribuita, ampiamente motivando sul punto (si veda, in particolare, pag. 3 sulla negativa capacità a delinquere dell’imputato, anche alla luce del
mancato risarcimento del danno);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 23 maggio 2025.