Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21337 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21337 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il 11/11/1993
avverso la sentenza del 22/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATI
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0 E CONSIDERATO IN DIRMO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME
considerato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si contesta il mancato
riconoscimento dell’attenuante della lieve entità, oltre ad essere privo di concr specificità, è anche manifestamente infondato;
invero, in sede di legittimità, non è censurabile una sentenza per il su che,
silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame, qualora risulti ch la stessa sia stata disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente
considerata ed in assenza di deduzioni sulla decisività di quei rilievi, ove si logicamente incompatibili con la decisione adottata;
che, nella specie, i giudici del merito hanno implicitamente rigettato la
richiesta difensiva, escludendo di fatto la lieve entità della rapina, laddove ha valorizzato negativamente, ai fini del mancato riconoscimento delle attenuanti
generiche, gli elementi negativi di cui all’art. 133 cod. pen. (si veda, in partico pag. 4 sulla gravità del reato per le modalità della condotta e sulla capacit
delinquere del reo per i precedenti giudiziari e la negativa condotta di vita);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 10 aprile 2025.