Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23064 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23064 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TERMOLI il 07/02/1974
avverso la sentenza del 13/06/2024 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
R.G. n. 36623/2024
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per i reati di cui agli artt. 337 – 58
cod. pen.);
Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità per tutti i reati e riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e, quanto delitto di danneggiamento, dell
causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen.;
Ritenuti i motivi inammissibili perchè, da una parte, meramente riproduttivi di censure adeguatamente valutate dai Giudici di merito e sostanzialmente volti a sollecitare una diver
valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti , e, dall’altra, obiettivamente g rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano (pag. 2 e ss
sentenza impugnata e sentenza di primo grado);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 marzo 2025.