Ricorso Inammissibile: Le Conseguenze di un Impugnazione Errata
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma è un percorso irto di ostacoli procedurali. Un errore nella presentazione può portare a una declaratoria di ricorso inammissibile, con conseguenze economiche significative per chi impugna. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di questa dinamica, sottolineando l’importanza di rispettare scrupolosamente le norme processuali.
Il Caso in Esame: Dalla Corte d’Appello alla Cassazione
La vicenda processuale ha origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Firenze, emessa nel giugno del 2024. Il ricorrente, cercando di ottenere una riforma della decisione di secondo grado, ha adito la Corte di Cassazione. Tuttavia, il suo tentativo si è scontrato con un ostacolo procedurale insormontabile, che ha impedito ai giudici di entrare nel merito della questione.
La Decisione della Suprema Corte sul ricorso inammissibile
Con una sintetica ma perentoria ordinanza, la Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha messo la parola fine al percorso giudiziario. I giudici hanno dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non significa che la Corte abbia dato torto o ragione al ricorrente nel merito della sua pretesa, ma semplicemente che l’atto di impugnazione non possedeva i requisiti di forma e di sostanza previsti dalla legge per poter essere esaminato. La declaratoria di inammissibilità ha agito come un filtro, bloccando l’accesso del ricorso alla fase di discussione.
Le conseguenze economiche della declaratoria
La decisione non si è limitata a chiudere il processo. Come diretta conseguenza della declaratoria di inammissibilità, la Corte ha condannato il ricorrente a due specifiche sanzioni economiche:
1. Pagamento delle spese processuali: il ricorrente deve farsi carico di tutti i costi legati al procedimento dinanzi alla Cassazione.
2. Versamento di una somma alla Cassa delle ammende: è stata disposta una sanzione pecuniaria di tremila euro, da versare a favore dell’ente statale che finanzia programmi di reinserimento per i detenuti.
Questa seconda condanna è una sanzione prevista dal codice di procedura penale proprio per i casi di ricorso inammissibile, volta a scoraggiare impugnazioni presentate senza un valido fondamento giuridico o in violazione delle regole procedurali.
Le Motivazioni
Sebbene l’ordinanza non espliciti i motivi specifici che hanno reso il ricorso inammissibile (prassi comune per questo tipo di decisioni, che spesso si basano su vizi procedurali evidenti), le motivazioni della condanna economica sono chiare e radicate nella legge. La normativa processuale penale stabilisce che, in caso di inammissibilità del ricorso, la parte che lo ha proposto è condannata per legge al pagamento delle spese del procedimento. Inoltre, il legislatore prevede l’obbligo di versare una somma alla Cassa delle ammende come sanzione per aver attivato inutilmente la macchina giudiziaria del più alto grado di giurisdizione. La condanna non è dunque una valutazione discrezionale del giudice, ma un’applicazione diretta di una precisa disposizione di legge.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame è un monito fondamentale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione. Evidenzia che il successo di un’impugnazione non dipende solo dalla fondatezza delle proprie ragioni nel merito, ma anche e soprattutto dal rispetto rigoroso delle norme che ne disciplinano la presentazione. Un ricorso inammissibile non solo vanifica la possibilità di ottenere giustizia, ma comporta anche conseguenze economiche tangibili e severe. Pertanto, l’assistenza di un legale esperto in diritto processuale e nel giudizio di Cassazione è cruciale per evitare errori che possono risultare fatali per l’esito del processo e gravosi per il portafoglio del cliente.
Cosa significa quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Significa che il ricorso non possiede i requisiti di forma o di sostanza previsti dalla legge, e pertanto la Corte di Cassazione non può esaminarlo nel merito per decidere se le ragioni del ricorrente siano fondate o meno.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La persona che ha presentato il ricorso viene condannata a pagare le spese del procedimento e una sanzione pecuniaria (in questo caso, 3.000 euro) da versare alla Cassa delle ammende.
La Corte di Cassazione ha esaminato il merito della questione nel caso specifico?
No, la declaratoria di inammissibilità ha impedito ai giudici di valutare le ragioni alla base del ricorso. La decisione si è fermata a un livello puramente procedurale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29790 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29790 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/04/2025
ORDINANZA
presente pro«ediment0 omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’ttit, 52 digs. 196/03 in quant0′
sul ricorso proposto da: NOME nato il 24/09/1977
O disposto d’ufficio
• a richiesta di paile
R imposto dalla legge
avverso la sentenza del 27/06/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
R.G. n. 2282/2025
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati previsti dagli artt. 572 -58
pen.);
Esaminati i motivi di ricorso, relativi alla mancata concessione della possibilità di un per di giustizia riparativa e alla ritenuta recidiva;
Ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte non consentiti dalla legge, non essen ammesso il ricorso per cassazione avverso il provvedimento con cui il Giudice nega l’accesso ai
programmi di giustizia riparativa (Sez. 2, n. 6595 del 12/12/2023, COGNOME, Rv, 285930)
dall’altra, perché entrambi generici non confrontandosi il ricorrente con la motivazione d sentenza impugnata (pag. 8);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell
Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 aprile 2025.