Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17039 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17039 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 04/02/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME nato a DECIMOPUTZU il 25/03/1956 NOME nato a UTA il 04/01/1983
avverso la sentenza del 28/05/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di NOME COGNOME e NOME COGNOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui entrambi i ricorrent
contestano l’erronea applicazione della legge penale ed il vizio motivazional bis
relazione all’art. 648
cod. pen., è indeducibile poiché riproduttivo di profili d censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuri
dai giudici di merito e, perciò, non scandito da specifica analisi critic argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particola
pagg. 6 e 7 sul compendio probatorio comprovante, oltre ogni ragionevole dubbio, la prova della penale responsabilità dei prevenuti in ordine al deli
contestazione);
osservato che, in relazione alla sollevata eccezione di prescrizione
(formulata alla fine del ricorso), essa propone e presuppone una dive ricostruzione della data di consumazione del reato, questione non esaminabile
questa sede) ,AaZi e ,’ 4412,te1g. ( i . t ( 44« ..«),(1.4410 h .zx 02.4tw.ht GLYPH t.
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili co condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso in Roma, il 04/02/2025
Il Cdnsigliere Estensore