Ricorso Inammissibile: La Decisione della Cassazione sul Concordato in Appello
L’ordinanza in esame offre un importante chiarimento sul meccanismo del cosiddetto ‘concordato in appello’ e sulle conseguenze di un’impugnazione successiva. La Corte di Cassazione ha stabilito che, una volta raggiunto un accordo sulla pena in appello e verificatane la correttezza da parte del giudice, il successivo ricorso inammissibile comporta non solo la conferma della decisione ma anche sanzioni economiche per il ricorrente. Analizziamo insieme i dettagli di questa pronuncia.
I Fatti del Caso
Un soggetto, condannato in primo grado, proponeva appello. Durante il giudizio di secondo grado, le parti processuali raggiungevano un accordo sulla pena da applicare, secondo la procedura prevista dall’articolo 599-bis del codice di procedura penale, comunemente nota come ‘concordato in appello’. La Corte d’Appello, dopo aver verificato la correttezza dell’accordo, emetteva una sentenza che ratificava la pena concordata.
Nonostante l’accordo raggiunto, il condannato decideva di presentare un ulteriore ricorso per Cassazione contro la sentenza della Corte d’Appello.
L’Analisi della Corte sul ricorso inammissibile
La Suprema Corte è stata chiamata a valutare la legittimità di un ricorso avverso una sentenza che si era limitata a recepire un accordo tra le parti. Il fulcro della questione non era la colpevolezza o l’entità della pena in sé, ma la possibilità stessa di impugnare una decisione basata su un patto processuale.
Il controllo della Cassazione si è concentrato sulla natura del concordato in appello e sui limiti del potere di controllo del giudice. La Corte ha ribadito che, in presenza di un accordo, il giudice d’appello non deve riesaminare il merito della vicenda, ma ha il dovere specifico di verificare due aspetti fondamentali: la correttezza giuridica dell’accordo e la congruità della pena pattuita rispetto ai parametri di legge.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile sulla base di un ragionamento lineare e rigoroso. Secondo i giudici, il giudice d’appello aveva svolto correttamente il proprio compito: aveva accertato che l’accordo tra le parti fosse rispettoso dei limiti e dei parametri indicati dall’art. 599-bis c.p.p. e aveva confermato la correttezza del calcolo della pena.
Una volta che il giudice compie questa verifica positiva, l’accordo diventa il fondamento della sentenza. Di conseguenza, un successivo ricorso che non contesti vizi procedurali specifici in tale verifica, ma che miri a rimettere in discussione l’accordo stesso, è privo di fondamento. L’operazione di verifica era stata compiuta correttamente, rendendo l’impugnazione superflua e, quindi, inammissibile.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La conseguenza diretta dell’inammissibilità del ricorso è stata duplice. In primo luogo, la condanna è diventata definitiva. In secondo luogo, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, in aggiunta, a versare una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Questa decisione rafforza il valore del concordato in appello come strumento per definire il processo, evitando ulteriori gradi di giudizio. Al contempo, funge da monito contro l’abuso dello strumento del ricorso per Cassazione, sanzionando economicamente le impugnazioni palesemente infondate che hanno il solo effetto di appesantire il sistema giudiziario.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché la sentenza impugnata era basata su un accordo tra le parti (concordato in appello) e il giudice d’appello aveva già verificato la correttezza dell’accordo e la congruità della pena, rendendo priva di fondamento un’ulteriore impugnazione.
Qual è il ruolo del giudice nel caso di un concordato in appello?
Il ruolo del giudice è quello di controllare che l’accordo tra le parti sia rispettoso dei parametri e dei limiti fissati dalla legge (art. 599-bis c.p.p.) e che la pena concordata sia congrua, senza entrare nuovamente nel merito della vicenda processuale.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
In seguito alla dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17617 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17617 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il 19/10/1985
avverso la sentenza del 17/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
elet-e
-avvistrattuparti – ; – udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
FATTO E DIRITTO
1. Molfetta avverso la sentenza di cui in epigrafe con cui la Corte di appello art. 599-bis cod.
di Napoli, in riforma della sentenza del Tribunale di Napoli, ha rideterminato ex
proc. pen., la pena in mesi otto di reclusione in ordine al delitto di cui agli artt. 337 e 58
cod. pen..
2. Il ricorrente deduce l’omessa motivazione in merito alle ragioni che avrebbero imposto l’assoluzione
ex art. 129 cod. proc. pen. e l’errata contestazione della recidiva.
3. Il proposto ricorso deve essere dichiarato inammissibile, non essendo i motivi dedotti ex
esperibili avverso la sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 610, comma
5-bis, cod. proc. pen.
4. Il concordato con rinuncia ai motivi di appello previsto dall’art. 599-bis cod. proc. pe così come novellato dall’art. 56 della legge 23 giugno 2017, n. 103, è un istituto in conseguenza
del quale le parti processuali si accordano sulla qualificazione giuridica delle condotte contesta e sull’entità della pena da irrogare, effettuando una valutazione, in tutto o in parte, congiu
dell’impugnazione proposta. Da parte sua, il giudice di appello ha il dovere di controlla l’esattezza dei menzionati aspetti giuridici e la congruità della pena richiesta e di applicarla, avere accertato che l’accordo delle parti processuali sia rispettoso dei parametri e dei lim indicati dall’art. 599-bis cod. proc. pen., operazione nel caso compiuta attraverso il richiamo a correttezza del procedimento con il quale le parti erano addivenute al computo della pena.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 14/04/2025