Ricorso Inammissibile: Conseguenze e Condanna alla Cassa Ammende
Quando si presenta un’impugnazione in Corte di Cassazione, è fondamentale rispettare rigorosamente le norme procedurali. Un ricorso inammissibile non solo impedisce l’esame del merito della questione, ma comporta anche significative conseguenze economiche per chi lo propone. Analizziamo una recente ordinanza della Suprema Corte che illustra chiaramente questo principio.
I Fatti del Caso: Dall’Appello alla Cassazione
La vicenda trae origine da una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di L’Aquila. Un cittadino, ritenendosi leso da tale decisione, ha deciso di presentare ricorso per Cassazione, l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento. L’obiettivo era ottenere l’annullamento o la riforma della pronuncia di secondo grado.
La Corte di Cassazione, una volta ricevuto il ricorso, ha proceduto alla sua analisi preliminare per verificarne, appunto, l’ammissibilità.
La Decisione della Corte sul Ricorso Inammissibile
Con un’ordinanza sintetica ma perentoria, la settima sezione penale della Corte di Cassazione ha stroncato le speranze del ricorrente. Il collegio ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione ha impedito ai giudici di entrare nel vivo delle questioni sollevate, fermando il processo al suo stadio iniziale. La conseguenza diretta e immediata non è stata solo la conferma della sentenza impugnata, ma anche l’applicazione di sanzioni economiche a carico del proponente.
Le Sanzioni Economiche Accessorie
La declaratoria di inammissibilità ha comportato due condanne pecuniarie distinte:
1. Pagamento delle spese processuali: Il ricorrente è stato condannato a sostenere tutti i costi relativi al giudizio di Cassazione da lui promosso.
2. Versamento alla Cassa delle ammende: È stata inoltre disposta la condanna al pagamento di una somma pari a tremila euro in favore della Cassa delle ammende, un ente destinato a finanziare progetti di recupero per i detenuti.
Le Motivazioni della Decisione
L’ordinanza in esame non esplicita le ragioni specifiche che hanno portato a qualificare il ricorso come inammissibile, essendo una pronuncia standardizzata per casi di manifesta infondatezza o carenza dei requisiti. Tuttavia, in linea generale, un’impugnazione può essere dichiarata inammissibile per diverse cause, come la tardività nella presentazione, la mancanza di motivi specifici previsti dalla legge (es. violazione di legge o vizio di motivazione), o la proposizione di questioni di fatto che non possono essere riesaminate in sede di legittimità. La decisione della Corte implica che il ricorso presentato era affetto da uno di questi vizi, talmente evidenti da non consentire un esame nel merito.
Le Conclusioni
Questa pronuncia ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: l’accesso alla Corte di Cassazione è un rimedio eccezionale, non un terzo grado di giudizio sul fatto. La sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende ha una funzione deterrente, volta a scoraggiare la presentazione di ricorsi temerari o palesemente infondati che sovraccaricano inutilmente il sistema giudiziario. Per i cittadini e i loro difensori, questa ordinanza serve come monito sull’importanza di valutare attentamente i presupposti di ammissibilità prima di intraprendere la via del ricorso per Cassazione, per evitare non solo una sconfitta processuale, ma anche un significativo esborso economico.
Cosa significa quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Significa che la Corte di Cassazione lo respinge senza esaminare il merito della questione, perché il ricorso non rispetta i requisiti formali o sostanziali richiesti dalla legge per poter essere giudicato.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La parte che ha presentato il ricorso viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende. In questo caso specifico, la somma è stata fissata in tremila euro.
Perché il ricorrente deve pagare una somma alla Cassa delle ammende?
Questa sanzione ha lo scopo di scoraggiare la presentazione di ricorsi non fondati o dilatori, che appesantiscono il lavoro della giustizia. I fondi raccolti dalla Cassa delle ammende sono poi utilizzati per finanziare progetti di reinserimento sociale per i detenuti e per il miglioramento del sistema carcerario.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14910 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14910 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 18/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il 17/01/1975
avverso la sentenza del 04/04/2024 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME
considerato che l’unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge
ed il vizio motivazionale in relazione all’art. 73, D.P.R. 309/90 (con particolare riferimento alla nozione di uso di gruppo), è indeducibile poiché riproduttivo di
profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scandito da specifica critica analisi delle
argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 3 – 5 della sentenza impugnata sul compendio probatorio comprovante i
reati di cui ai capi di imputazione);
pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con rilevato,
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 18/02/2025
Il Co sigliere Estensore