Ricorso Inammissibile: Le Conseguenze Economiche della Decisione della Cassazione
Quando si presenta un’impugnazione in ambito penale, è fondamentale rispettare scrupolosamente le norme procedurali. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ha ribadito con forza le conseguenze di un ricorso inammissibile, che non si limitano alla semplice reiezione dell’appello, ma comportano sanzioni economiche significative per il ricorrente. Analizziamo questa ordinanza per comprendere le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso: Un Appello Respinto in Partenza
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Milano in data 5 novembre 2024. L’imputato, nel tentativo di contestare la decisione dei giudici di secondo grado, si è rivolto alla Suprema Corte di Cassazione, l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento.
Tuttavia, l’esito non è stato quello sperato. La Settima Sezione Penale della Cassazione, esaminati gli atti, ha emesso un’ordinanza che ha tagliato corto ogni discussione sul merito della questione.
La Decisione sul ricorso inammissibile
Con una formula lapidaria, contenuta nel cosiddetto P.Q.M. (Per Questi Motivi), la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa declaratoria non entra nel vivo delle argomentazioni difensive, ma si ferma a un livello preliminare, sancendo che l’impugnazione non possedeva i requisiti minimi per poter essere esaminata.
Le conseguenze per il ricorrente sono state immediate e pesanti:
1. Condanna al pagamento delle spese processuali: una conseguenza standard per la parte soccombente.
2. Condanna al versamento di € 3.000,00 alla Cassa delle ammende: una sanzione pecuniaria aggiuntiva che punisce l’aver attivato inutilmente la macchina della giustizia di ultima istanza.
Le Motivazioni
Sebbene l’ordinanza non espliciti nel dettaglio le ragioni specifiche dell’inammissibilità, possiamo dedurle dalla prassi giurisprudenziale. Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando presenta vizi che ne impediscono l’esame nel merito. Questi possono includere, ad esempio, la tardività della presentazione, la mancanza di motivi specifici previsti dalla legge, o la proposizione di censure che mirano a una rivalutazione dei fatti, non consentita in sede di legittimità. La condanna alla Cassa delle ammende è una sanzione prevista dal codice di procedura penale proprio per scoraggiare impugnazioni dilatorie o palesemente infondate, che congestionano il lavoro della Suprema Corte.
Le Conclusioni
La decisione in esame è un monito importante per chiunque intenda percorrere la strada del ricorso in Cassazione. Non è sufficiente avere delle ragioni da far valere; è indispensabile che queste siano incanalate nelle forme e nei limiti previsti dalla legge. Un ricorso inammissibile non solo vanifica la possibilità di ottenere una revisione della sentenza, ma espone anche a conseguenze economiche rilevanti, aggravando la posizione del condannato. Affidarsi a un professionista esperto per valutare l’effettiva ammissibilità e fondatezza dell’impugnazione è, pertanto, un passo cruciale per evitare esiti sfavorevoli e costi aggiuntivi.
Cosa significa quando la Cassazione dichiara un ricorso inammissibile?
Significa che la Corte non esamina il merito della questione perché l’appello manca dei requisiti formali o sostanziali richiesti dalla legge. Di fatto, il ricorso viene respinto in via preliminare.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, come sanzione per aver promosso un’impugnazione non valida.
Perché il ricorrente deve pagare una somma alla Cassa delle ammende?
Questa sanzione pecuniaria è prevista per disincentivare la presentazione di ricorsi palesemente infondati, tardivi o dilatori, che sovraccaricano inutilmente il sistema giudiziario, in particolare la Corte di Cassazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19600 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19600 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a COGNOME CASTELFERRATO il 26/07/1955
avverso la sentenza del 05/11/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME che deduce motivazione in relazione all’affermazione della penale responsabilità con riferim
detenzione di cocaina e ketamina, è inammissibile perché, lungi dall’evidenziare p illogicità della motivazione, si limita ad attaccare profili ricostruttivi del fatto,
perimetro stabilito dell’art. 606 cod. proc. pen. e perché meramente riproduttivo di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dall
merito, la quale ha logicamente ed esaurientemente giustificato la destinazione all anche della cocaina e della ketamina, in relazione alle stesse dichiarazioni rese da
(riportate a p. 3-4 della sentenza impugnata), da cui risulta che tutte le sostanze erano da lui detenute per la vendita;
stante l’inammissibilità del ricorso e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sen
del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del proced consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa,
euro in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pr e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 maggio 2025.