Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19600 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19600 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a GAGLIANO CASTELFERRATO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/11/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME, che deduce motivazione in relazione all’affermazione della penale responsabilità con riferim
detenzione di cocaina e ketamina, è inammissibile perché, lungi dall’evidenziare p illogicità della motivazione, si limita ad attaccare profili ricostruttivi del fatto,
perimetro stabilito dell’art. 606 cod. proc. pen. e perché meramente riproduttivo di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dall
merito, la quale ha logicamente ed esaurientemente giustificato la destinazione all anche della cocaina e della ketamina, in relazione alle stesse dichiarazioni rese da
(riportate a p. 3-4 della sentenza impugnata), da cui risulta che tutte le sostanze erano da lui detenute per la vendita;
stante l’inammissibilità del ricorso e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sen
del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del proced consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa,
euro in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pr e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 maggio 2025.