Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20702 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20702 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 04/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a NAPOLI il
08/01/1965
avverso la sentenza del 17/09/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME
considerato che il primo motivo (violazione di legge e vizio di motivazione
sulla affermazione di responsabilità) non è consentito in questa sede perché
ripetitivo di tesi già esposte nei gradi precedenti ed adeguatamente affrontate dalla Corte d’appello, che ha fornito una risposta corretta con puntuale richiamo
di giurisprudenza (cfr., in particolare, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata);
ritenuto che il secondo motivo di ricorso, pur evidenziando un sussistente
errore nel ragionamento della Corte d’appello (che ha sbagliato nel ritener non applicata la attenuante del fatto di particolare tenuità, formulata, in re
dall’imputazione), è dedotto in carenza di interesse poiché, pur negando la motivazione (seppure erroneamente) la sussistenza dell’ipotesi lieve, ciò non di
meno il trattamento sanzionatorio risulta già commisurato ai limiti edittali per esso previsti (v. sentenza di primo grado);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.