Ricorso Inammissibile: Le Conseguenze della Decisione della Cassazione
L’esito di un processo non si decide solo nel merito, ma anche attraverso il rispetto di precise regole procedurali. Un ricorso inammissibile è un chiaro esempio di come un errore formale o una mancanza di fondamento giuridico possano precludere la discussione della causa. Analizziamo un’ordinanza della Corte di Cassazione che illustra perfettamente le conseguenze di tale declaratoria.
Il Contesto del Caso Giudiziario
La vicenda trae origine da un ricorso presentato alla Suprema Corte di Cassazione avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Torino in data 5 dicembre 2024. Il ricorrente, un uomo nato a Catania nel 1959, contestava la decisione dei giudici di secondo grado, cercando di ottenere una revisione del verdetto.
La Decisione della Suprema Corte sul Ricorso Inammissibile
Dopo aver ascoltato la relazione del Consigliere designato, la Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha emesso la sua decisione in camera di consiglio. L’esito è stato netto: il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Questa decisione ha impedito alla Corte di esaminare le ragioni di merito portate avanti dal ricorrente, fermando di fatto il suo tentativo di impugnazione.
Le Conseguenze Economiche della Declaratoria
La declaratoria di inammissibilità non è priva di conseguenze. Al contrario, comporta oneri significativi per chi ha proposto l’impugnazione. In questo caso specifico, la Corte ha condannato il ricorrente a due pagamenti distinti:
1. Pagamento delle spese processuali: Si tratta dei costi legati all’attività giudiziaria svolta per esaminare il ricorso.
2. Versamento alla Cassa delle ammende: Il ricorrente è stato condannato a versare la somma di tremila euro a favore di questo ente, una sanzione pecuniaria prevista dalla legge proprio per i casi di inammissibilità, volta a sanzionare l’abuso dello strumento processuale.
Le Motivazioni
L’ordinanza in esame è molto sintetica e non entra nel dettaglio delle specifiche ragioni che hanno portato a dichiarare il ricorso inammissibile. Tuttavia, in linea generale, un ricorso in Cassazione può essere dichiarato tale per diverse cause, tra cui la presentazione fuori termine, la mancanza di motivi specifici previsti dalla legge (ad esempio, la violazione di legge o il vizio di motivazione), o la proposizione di questioni che attengono alla valutazione dei fatti, riservata ai giudici di merito e non alla Corte di Cassazione.
Le Conclusioni
Questa decisione ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: l’accesso alla giustizia di legittimità è subordinato al rigoroso rispetto di requisiti formali e sostanziali. La declaratoria di inammissibilità non solo rende definitiva la sentenza impugnata, ma comporta anche significative sanzioni economiche. È un monito per chiunque intenda adire la Suprema Corte: il ricorso deve essere fondato su motivi solidi e validi, altrimenti il rischio è quello di subire una condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria, senza nemmeno ottenere una valutazione nel merito delle proprie ragioni.
Cosa significa quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Significa che la Corte non esamina il merito della questione perché il ricorso non rispetta i requisiti previsti dalla legge. La sentenza impugnata diventa quindi definitiva.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente in questo caso?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Quale provvedimento è stato impugnato davanti alla Corte di Cassazione?
È stata impugnata una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Torino in data 5 dicembre 2024.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23541 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23541 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 26/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a CATANIA il 15/09/1959
avverso la sentenza del 05/12/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminati i motivi del ricorso di NOME COGNOME
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dalla consigliera NOME COGNOME
I motivi dedotti nel ricorso avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 377, comma 3, cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di
legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto sviluppate sulla scorta di un’alternativa valutazione delle risultanze di prova (le dichiarazioni del
teste COGNOME vittima delle minacce e quelle del sostituto procuratore di udienza che aveva assistito alla scena, svoltasi nel corridoio del Tribunale, e che ne aveva
precisamente descritto la dinamica).
Consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di
euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26 maggio 2025