Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16746 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16746 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 20/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 10/12/1990
avverso la sentenza del 23/04/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME; – 7
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti d legge in sede di legittimità in quanto
con il primo si ribadiscono profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi d
Corte territoriale con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato doglianze difensive e coerenti alle emergenze acquisite in relazione alla accertata responsabili
del ricorrente per l’evasione contestata, contrastata dal ricorso peraltro attraverso ricostruzione dei fatti frutto di una lettura alternativa delle acquisizioni, non i
destrutturare quella privilegiata con doppia conforme dai giudici del merito, immune d manifeste incongruenze logiche;
con gli ulteriori due motivi, si rivendica l’applicabilità delle generiche e della causa punibilità di cui all’art. 131 bis cp, escluse con argomentazioni corrette giuridicament
estranee a carenze valutative e a manifeste illogicità, così da rendere il relativo perc giustificativo non censurabile in sede di legittimità
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616
proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 20 gennaio 2025.