Ricorso Inammissibile: La Cassazione sul Concordato in Appello ex Art. 599-bis c.p.p.
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sui limiti dell’impugnazione nel processo penale, in particolare quando si tratta di sentenze emesse a seguito di un ‘concordato in appello’. La decisione sottolinea come l’accesso a istituti premiali, volti a velocizzare il processo, comporti la rinuncia a determinati diritti, tra cui quello di presentare un ulteriore ricorso. Il caso si conclude con una dichiarazione di ricorso inammissibile, un esito che evidenzia la necessità di una profonda consapevolezza delle proprie scelte processuali.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da una sentenza della Corte di Appello di Bari. In quella sede, l’imputato, tramite il suo difensore, e la pubblica accusa avevano raggiunto un accordo ai sensi dell’art. 599-bis del codice di procedura penale. Le parti, su concorde richiesta, avevano rinunciato ai motivi di appello in cambio di una rideterminazione della pena. La Corte d’Appello, preso atto dell’accordo e della rinuncia, aveva accolto la richiesta, emettendo una nuova sentenza con la pena concordata.
Nonostante l’accordo, l’imputato decideva di impugnare questa nuova sentenza dinanzi alla Corte di Cassazione, lamentando una presunta violazione degli articoli 133 e 133-bis del codice penale, relativi ai criteri di commisurazione della pena.
La Questione Giuridica: Il Ricorso Inammissibile e le Conseguenze dell’Art. 599-bis
Il nucleo della questione giuridica affrontata dalla Suprema Corte riguarda la possibilità di impugnare una sentenza che è il risultato di un patto processuale. L’art. 599-bis c.p.p., introdotto dalla riforma Orlando (legge n. 103/2017), permette alle parti di accordarsi sulla pena nel giudizio di appello. Questo istituto, pensato per l’economia processuale, si fonda su una valutazione congiunta dell’impugnazione proposta.
Il giudice d’appello, in questo scenario, non è un mero ratificatore. Ha il dovere di controllare la correttezza della qualificazione giuridica del fatto, la congruità della pena richiesta e il rispetto dei limiti di legge. Una volta effettuato questo controllo e applicata la pena concordata, la decisione assume un carattere di stabilità particolare. La Cassazione è stata quindi chiamata a decidere se un ricorso inammissibile fosse la conseguenza inevitabile di un’impugnazione contro una simile sentenza.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha risolto la questione in modo netto e inequivocabile, dichiarando il ricorso inammissibile. La motivazione si fonda su un preciso riferimento normativo: l’articolo 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce esplicitamente che non è possibile proporre ricorso per cassazione avverso le sentenze emesse ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p.
I giudici hanno spiegato che il ‘concordato in appello’ è un istituto che presuppone un accordo tra le parti processuali sull’entità della pena e sulla qualificazione giuridica delle condotte. Quando le parti raggiungono tale accordo, effettuano una valutazione congiunta e definitiva sull’esito del giudizio di appello. L’intervento del giudice, che verifica la legalità e la congruità dell’accordo, chiude il percorso valutativo. Permettere un ulteriore ricorso svuoterebbe di significato l’istituto stesso, che si basa proprio sulla rinuncia ai motivi di gravame in cambio di una pena certa e più mite. Di conseguenza, il ricorso proposto è stato dichiarato inammissibile con procedura de plano, ovvero senza la necessità di un’udienza formale, data l’evidenza della causa di inammissibilità.
Conclusioni
L’ordinanza riafferma un principio fondamentale della procedura penale: la scelta di aderire a un rito premiale come il concordato in appello comporta conseguenze processuali non reversibili. La decisione di accordarsi sulla pena implica la definitiva accettazione di quel trattamento sanzionatorio, precludendo ogni successiva contestazione dinanzi alla Corte di Cassazione. Per l’imputato, questo si traduce non solo nella conferma della sentenza impugnata, ma anche nella condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito sull’importanza di ponderare attentamente le strategie difensive e le implicazioni di ogni accordo processuale.
È possibile ricorrere in Cassazione contro una sentenza emessa a seguito di ‘concordato in appello’ (art. 599-bis c.p.p.)?
No, l’ordinanza chiarisce che la legge (specificamente l’art. 610, comma 5-bis, c.p.p.) esclude espressamente la possibilità di presentare ricorso per cassazione avverso tali sentenze, rendendo il ricorso inammissibile.
Qual è il ruolo del giudice d’appello quando le parti raggiungono un accordo sulla pena?
Il giudice ha il dovere di controllare l’esattezza degli aspetti giuridici dell’accordo, la congruità della pena richiesta e il rispetto dei parametri e dei limiti indicati dalla legge. Non è un semplice notaio, ma un garante della legalità dell’accordo.
Cosa comporta per il ricorrente la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 32929 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 6 Num. 32929 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/04/2024 della CORTE APPELLO di BARI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
FATTO E DIRITTO
NOME COGNOME, per mezzo del difensore, impugna la sentenza indicata in epigraf quale la Corte di appello di Bari, su concorde richiesta delle parti e preso atto del motivi di appello, ha rideterminato la pena, ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pe reato ascritto.
Il ricorrente deduce violazione degli artt. 133 e 133-bis cod. pen.
Il proposto ricorso deve essere dichiarato inammissibile, non essendo lo stesso avverso la sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
li concordato con rinuncia ai motivi di appello previsto dall’art. 599-bis cod. così come novellato dall’art. 56 della legge 23 giugno 2017, n. 103, è un istituto in del quale le parti processuali si accordano sulla qualificazione giuridica delle condot e sull’entità della pena da irrogare, effettuando una valutazione, in tutto o in pa dell’impugnazione proposta. Da parte sua, Il giudice di appello ha il dovere di l’esattezza dei menzionati aspetti giuridici e la congruità della pena richiesta e di ap avere accertato che l’accordo delle parti processuali sia rispettoso dei parametri indicati dall’art. 599-bis cod. proc. pen., operazione compiuta attraverso il r correttezza del procedimento con il quale le parti erano addivenute al computo della p
Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile con procedura de plano e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favor Cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento del processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/07/2024.