Ricorso Inammissibile: La Cassazione Conferma la Definitività del Concordato in Appello
L’ordinanza in esame offre un importante chiarimento sui limiti dell’impugnazione in materia penale, in particolare quando la sentenza d’appello deriva da un accordo tra le parti. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo un principio fondamentale del nostro ordinamento processuale: le decisioni basate sul cosiddetto “concordato in appello”, previsto dall’art. 599-bis del codice di procedura penale, non sono ulteriormente appellabili. Analizziamo insieme i dettagli di questa pronuncia.
I Fatti del Caso: Un Accordo in Appello Messo in Discussione
Il caso nasce dall’impugnazione di una sentenza della Corte d’Appello di Napoli. In quella sede, le parti avevano raggiunto un accordo: a fronte della rinuncia ai motivi di appello da parte dell’imputato, la Corte aveva rideterminato la pena. Questo istituto, noto come “concordato in appello”, permette di definire il giudizio di secondo grado in modo più celere, sulla base di una richiesta concorde delle parti processuali.
Tuttavia, nonostante l’accordo, l’imputato ha deciso di presentare un ulteriore ricorso alla Corte di Cassazione, lamentando vizi di motivazione e violazioni di legge relativi al trattamento sanzionatorio e agli aumenti di pena per la continuazione.
La Decisione sul ricorso inammissibile della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha respinto il ricorso senza nemmeno entrare nel merito delle doglianze, dichiarandolo ricorso inammissibile con una procedura semplificata (de plano). La decisione si fonda su una norma specifica del codice di procedura penale.
L’Applicazione dell’Art. 599-bis del Codice di Procedura Penale
L’articolo 599-bis c.p.p., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, disciplina il concordato con rinuncia ai motivi di appello. In base a questo istituto, le parti si accordano sulla qualificazione giuridica dei fatti e sull’entità della pena. Il giudice d’appello ha il compito di verificare la correttezza di questo accordo, controllando che rispetti i limiti di legge e che la pena sia congrua. Una volta effettuato questo controllo, il giudice applica la pena concordata.
Le Motivazioni della Sentenza
La Corte di Cassazione ha motivato la sua decisione richiamando l’articolo 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce espressamente che un ricorso non è esperibile avverso una sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis. La logica del legislatore è chiara: se le parti hanno volontariamente raggiunto un accordo sulla pena e rinunciato ai motivi di gravame, non possono poi rimettere in discussione quella stessa decisione davanti a un ulteriore grado di giudizio.
Il concordato è un patto processuale che, una volta vagliato e approvato dal giudice d’appello, acquisisce una sua stabilità. Consentire un ulteriore ricorso svuoterebbe di significato l’istituto stesso, che mira proprio a una definizione concordata e rapida del processo. Pertanto, il tentativo del ricorrente di contestare la pena precedentemente concordata si è scontrato con una chiara preclusione normativa.
Conclusioni
La pronuncia conferma la natura definitiva delle sentenze emesse a seguito di concordato in appello. Questa decisione ha importanti implicazioni pratiche: le parti che scelgono di avvalersi di questo strumento devono essere pienamente consapevoli che la sentenza che ne deriva non sarà ulteriormente impugnabile. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, a titolo sanzionatorio per aver proposto un ricorso inammissibile.
È possibile impugnare in Cassazione una sentenza emessa dalla Corte d’Appello a seguito di un ‘concordato’?
No, l’art. 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale stabilisce che avverso la sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis (concordato in appello) il ricorso non è esperibile, risultando quindi inammissibile.
Qual è il ruolo del giudice d’appello nel ‘concordato’ previsto dall’art. 599-bis c.p.p.?
Il giudice d’appello ha il dovere di controllare la correttezza degli aspetti giuridici dell’accordo tra le parti, la congruità della pena richiesta e il rispetto dei parametri e dei limiti indicati dalla legge. Solo dopo aver accertato questi elementi, può applicare la pena concordata.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, il cui importo viene determinato equitativamente dalla Corte.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 32919 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 6 Num. 32919 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MUNTLANGEN( GERMANIA)DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
UU
FATTO E DIRITTO
COGNOME NOME, per mezzo del difensore, impugna la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Napoli, su concorde richiesta delle parti e preso atto della ri ai motivi di appello, ha ridetermiNOME la pena, ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., in al reato ascritto.
Il ricorrente deduce violazione di legge processuale e vizi di motivazione sul trattamen sanzioNOMErio e in ordine agli aumenti per la continuazione
Il proposto ricorso deve essere dichiarato inammissibile, non essendo io stesso esperibile avverso la sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Il concordato con rinuncia ai motivi di appello previsto dall’art. 599-bis cod. proc. così come novellato dall’art. 56 della legge 23 giugno 2017, n. 103, è un istituto in conseguen del quale le parti processuali si accordano sulla qualificazione giuridica delle condotte conte e sull’entità della pena da irrogare, effettuando una valutazione, in tutto o in parte, con dell’impugnazione proposta. Da parte sua, il giudice di appello ha il dovere di controll l’esattezza dei menzionati aspetti giuridici e la congruità della pena richiesta e di applicarla avere accertato che l’accordo delle parti processuali sia rispettoso dei parametri e dei l indicati dall’art. 599-bis cod. proc. pen., operazione compiuta attraverso il richiamo correttezza del procedimento con il quale le parti erano addivenute al computo della pena.
Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile con procedura de plano e il ricorrente condanNOME al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/07/2024.