Ricorso Inammissibile: Quando Ripetere gli Stessi Motivi in Cassazione è un Errore Fatale
L’ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione Penale, numero 21445 del 2024, offre un chiaro monito sull’importanza di strutturare correttamente un appello alla Suprema Corte. La decisione evidenzia come la mera riproposizione di argomenti già trattati nei gradi di merito conduca inevitabilmente a una declaratoria di ricorso inammissibile, con conseguenze economiche significative per il ricorrente. Questo caso serve da esempio pratico dei limiti del giudizio di legittimità e delle regole procedurali da rispettare.
I Fatti del Processo
La vicenda processuale ha origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Torino. Il ricorrente, sentendosi ingiustamente condannato, ha deciso di impugnare la decisione dinanzi alla Corte di Cassazione, l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento. Tuttavia, l’esito non è stato quello sperato, poiché la Suprema Corte non è entrata nel merito della questione, fermandosi a una valutazione preliminare sulla validità del ricorso stesso.
La Decisione della Corte di Cassazione e il Ricorso Inammissibile
La Corte ha emesso un’ordinanza con cui ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non significa che la Corte abbia dato ragione o torto al ricorrente nel merito della sua vicenda, ma semplicemente che il suo appello non possedeva i requisiti tecnici per essere esaminato. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
La Funzione della Corte di Cassazione
È fondamentale comprendere che la Corte di Cassazione non è un “terzo grado” di processo dove si riesaminano i fatti. Il suo compito, definito come giudizio di legittimità, è quello di verificare la corretta applicazione delle norme di diritto e la coerenza logica della motivazione delle sentenze precedenti. Non può rivalutare le prove o sostituire il proprio apprezzamento dei fatti a quello del giudice di merito.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Stato Dichiarato Inammissibile?
La motivazione della Corte è lapidaria e si concentra su un punto cruciale: i motivi del ricorso erano “meramente riproduttivi”.
Il Divieto di Motivi Ripetitivi
La Cassazione ha rilevato che le argomentazioni presentate dall’appellante non erano altro che una ripetizione delle stesse censure già sollevate, esaminate e respinte dalla Corte d’Appello. Il ricorrente, in sostanza, ha riproposto le medesime doglianze, incluse quelle relative a un presunto “stato di necessità”, senza individuare vizi specifici di legittimità nella sentenza impugnata. Presentare un ricorso in Cassazione richiede la formulazione di critiche precise contro la sentenza per violazione di legge o per vizi di motivazione, non una semplice riproposizione del proprio dissenso sui fatti.
L’Autosufficienza del Ricorso
Un ricorso, per essere ammissibile, deve essere “autosufficiente”, cioè deve contenere tutti gli elementi necessari per permettere alla Corte di decidere senza dover consultare altri atti del processo. La semplice ripetizione di motivi già vagliati rende il ricorso generico e non specifico, violando questo principio fondamentale e conducendo a una declaratoria di inammissibilità.
Le Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche della Decisione
Questa ordinanza ribadisce un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità: un ricorso in Cassazione non può essere una sterile reiterazione di quanto già dibattuto. La decisione ha importanti implicazioni pratiche:
1. Onere di Specificità: Chi intende ricorrere in Cassazione ha l’onere di articolare censure nuove e specifiche, che attengano a errori di diritto e non a una diversa valutazione dei fatti.
2. Rischio Economico: Un ricorso inammissibile non è privo di conseguenze. Comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, che nel caso di specie ammonta a 3.000 euro.
3. Principio di Economia Processuale: La regola mira a evitare un sovraccarico della Suprema Corte con appelli palesemente infondati o non conformi alla sua funzione, garantendo che le sue risorse siano concentrate sui casi che sollevano questioni di diritto significative.
In conclusione, questa pronuncia è un promemoria per avvocati e assistiti: l’accesso alla Corte di Cassazione è un rimedio straordinario, soggetto a regole rigorose che non possono essere eluse con la semplice riproposizione di argomenti già disattesi.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi proposti erano una mera ripetizione di censure già adeguatamente esaminate e respinte con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (la Corte d’Appello).
Cosa significa che i motivi del ricorso erano ‘meramente riproduttivi’?
Significa che il ricorrente non ha sollevato nuove questioni relative a errori di diritto o vizi di motivazione della sentenza impugnata, ma si è limitato a ripresentare le stesse argomentazioni già discusse e rigettate nel precedente grado di giudizio.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21445 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21445 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a TORINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/10/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
v
OSSERVA
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, pag. 2 sulla valutazione del dedotto stato di necessità);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12 GLYPH /2Ó24.