Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17359 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17359 Anno 2025
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/04/2024 della CORTE APPELLO di TRENTO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale
in relazione agli artt. 99 e 133 cod. pen., è del tutto generico in quanto prospetta deduzioni astratte e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggo
la richiesta, a fronte di una motivazione inerente al trattamento punitivo sufficiente e non illogica e di adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in
particolare, pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata);
che l’asserito difetto della motivazione non emerge dalla lettura della
motivazione del provvedimento impugnato che, per contro, risulta congruo e lineare in relazione al trattamento sanzionatorio inflitto;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
COGNOME Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 10/04/2025
Il C nsigliere Estensore