Ricorso Inammissibile: la Cassazione Spiega i Rischi di un Appello Infondato
Quando si impugna una sentenza, è fondamentale che il ricorso sia solido e ben argomentato. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione (Ordinanza n. 6139/2024) ci ricorda quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile, sottolineando l’importanza della specificità e del fondamento giuridico delle proprie ragioni. Vediamo nel dettaglio cosa ha stabilito la Suprema Corte e quali lezioni pratiche possiamo trarne.
I Fatti del Caso
Il caso nasce dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Torino. L’appellante contestava la decisione dei giudici di secondo grado, ma il contenuto specifico del reato e della condanna non è il fulcro di questa ordinanza. Il punto centrale, infatti, non è il merito della vicenda, ma la modalità con cui è stata presentata l’impugnazione alla Corte di Cassazione.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha liquidato rapidamente, dichiarandolo inammissibile. Questa decisione non entra nel vivo delle argomentazioni difensive, ma si ferma a un livello preliminare, stabilendo che l’atto presentato non aveva i requisiti minimi per essere esaminato nel merito. La Corte ha ritenuto che il motivo unico del ricorso fosse non solo generico, ma anche ‘manifestamente infondato’.
Le Motivazioni della Decisione
La Suprema Corte ha spiegato in modo chiaro e conciso le ragioni alla base della sua decisione. Innanzitutto, il ricorso è stato giudicato ‘affetto da genericità’, un vizio che si concretizza quando le censure mosse alla sentenza impugnata sono vaghe, ripetitive di argomenti già esaminati o non si confrontano specificamente con la motivazione della decisione appellata.
In secondo luogo, e in maniera decisiva, i giudici hanno evidenziato che la sentenza della Corte d’Appello era, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, dotata di una ‘motivazione completa ed esaustiva’. In particolare, la valutazione sul trattamento sanzionatorio era stata ‘adeguatamente argomentata’. La Corte territoriale aveva infatti basato la sua decisione sulla ‘pericolosità dell’imputato’, desunta da due elementi chiave:
1. La gravità dei fatti commessi.
2. I precedenti specifici del soggetto.
Di fronte a una motivazione così strutturata, il ricorso non è riuscito a scalfire la logicità e la coerenza del ragionamento dei giudici d’appello, risultando, appunto, manifestamente infondato.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche dell’Inammissibilità
La dichiarazione di inammissibilità non è una mera formalità, ma comporta conseguenze economiche dirette per chi ha presentato il ricorso. In applicazione dell’articolo 616 del Codice di Procedura Penale, la Cassazione ha condannato il ricorrente a due pagamenti:
1. Il pagamento delle spese processuali, ovvero i costi sostenuti dallo Stato per la gestione del procedimento.
2. Il versamento di una somma di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende.
Questa ordinanza serve da monito: un’impugnazione non può essere un tentativo generico di ottenere una revisione della sentenza. Deve essere un atto tecnico, specifico e giuridicamente fondato. In caso contrario, il rischio non è solo quello di vedere confermata la condanna, ma anche di dover sostenere ulteriori e significative spese.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
La Corte di Cassazione lo ha ritenuto manifestamente infondato e affetto da genericità, poiché la sentenza impugnata conteneva già una motivazione completa ed esaustiva in merito alle questioni sollevate.
Quali elementi ha considerato la corte d’appello per motivare la sanzione?
La corte d’appello ha basato la sua valutazione sulla pericolosità dell’imputato, desumendola dalla gravità dei fatti e dai suoi specifici precedenti penali.
Quali sono le conseguenze economiche della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
In base all’art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6139 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6139 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 08/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a VELLETRI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/04/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che il motivo unico dedotto nel ricorso è manifestamente infondato oltre che affetto da genericità, atteso che nella sentenza impugnata, contrariamente a quanto dedotto, è contenuta una motivazione completa ed esaustiva in ordine al trattamento sanzioNOMErio per la valutazione adeguatamente argomentata della pericolosità dell’imputato desunta dalla gravità dei fatti oltre che dai precedenti specifici;
ritenuto che dalla inammissibilità dei ricorsi consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 8 gennaio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presi ente