Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18710 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18710 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 30/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il 07/03/1966
avverso l’ordinanza del 17/10/2024 del GIP TRIBUNALE di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto dal difensore di COGNOME NOME avverso l’ordinanza in epigrafe, con cui in data 17.10.2024 il g.i.p. del Tribunale di Palermo,
in funzione di giudice dell’esecuzione, ha dichiarato inammissibile un’istanza di applicazione della disciplina del reato continuato;
Rilevato, in particolare, che la declaratoria di inammissibilità è stata adottata per avere il giudice dell’esecuzione ritenuto l’istanza dell’odierno ricorrente “identica
ad altra già presentata e rigettata con ordinanza del GE in data 4/8/22″;
Considerato che il ricorso, in definitiva, non smentisce la ragione dell’inammissibilità dichiarata dal g.i.p., ovvero che si tratti della riproposizione di
una medesima istanza già rigettata, perché, da un lato, fa genericamente riferimento al mutamento di giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di
cassazione senza tuttavia indicare nuove e sopravvenute pronunce eventualmente applicabili al suo caso specifico, e, dall’altro, si sviluppa tutto su motivi evidentemente non nuovi – attinenti al merito delle sentenze riguardanti i reati per cui si invoca la continuazione;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, in quanto le deduzioni in esso contenute non si confrontano con il rilievo del carattere oggettivamente reiterativo dell’istanza precedente, già esitata negativamente per l’interessato, e non rappresentano sopravvenienze nuove;
Aggiunto che alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di curo tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 30.1.2025