Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Chiude la Porta a Motivi Generici
L’ordinanza n. 6909/2024 della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di come un’impugnazione, se non correttamente formulata, possa risolversi in un ricorso inammissibile. Questo provvedimento sottolinea l’importanza di presentare motivi di ricorso specifici e non meramente ripetitivi di questioni già trattate nei precedenti gradi di giudizio, specialmente quando si contesta un elemento delicato come la recidiva.
Il Contesto del Ricorso in Cassazione
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Torino. Il ricorrente contestava la decisione dei giudici di merito in un punto specifico: il riconoscimento della recidiva. La difesa sosteneva che tale valutazione fosse errata, cercando di ottenere un annullamento della pronuncia d’appello su questo aspetto.
Tuttavia, il tentativo di portare la questione all’attenzione della Suprema Corte si è scontrato con i rigidi paletti procedurali che regolano il giudizio di legittimità.
La Valutazione sul Ricorso Inammissibile della Suprema Corte
La Corte di Cassazione, nell’esaminare l’atto, ha rapidamente rilevato una criticità fondamentale. Il ricorso, basato su un unico motivo, non faceva altro che riproporre le stesse censure e doglianze già avanzate e respinte dalla Corte d’Appello. I giudici di legittimità hanno constatato che la sentenza impugnata aveva già fornito una risposta adeguata, con argomentazioni considerate:
* Giuridicamente corrette
* Puntuali rispetto alle obiezioni difensive
* Coerenti con le prove acquisite
* Prive di manifeste incongruenze logiche
In sostanza, il ricorso non ha evidenziato un vero vizio di legge o un difetto di motivazione della sentenza d’appello, ma ha tentato di ottenere un nuovo giudizio sul merito della questione, un’operazione non consentita in sede di Cassazione.
Le Conseguenze dell’Inammissibilità
La declaratoria di inammissibilità non è priva di conseguenze. In applicazione dell’art. 616 del codice di procedura penale, la Corte ha condannato il ricorrente a sostenere due oneri economici:
1. Il pagamento delle spese processuali del procedimento.
2. Il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Questa sanzione serve a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori, che appesantiscono il sistema giudiziario senza avere reali possibilità di accoglimento.
le motivazioni
Il cuore della decisione della Corte risiede nella natura stessa del giudizio di cassazione. La Suprema Corte non è un terzo grado di merito, ma un giudice di legittimità. Il suo compito non è rivalutare i fatti, bensì verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato le loro decisioni in modo logico e coerente. Nel caso di specie, il ricorso è stato considerato inammissibile proprio perché, con il suo unico motivo, mirava a contestare la valutazione sulla recidiva replicando ‘profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito’. La Corte ha ritenuto che la sentenza impugnata avesse già affrontato e risolto la questione con argomenti solidi e privi di vizi. La mancanza di nuove e specifiche critiche legali ha reso il ricorso una sterile ripetizione, incapace di superare il vaglio di ammissibilità.
le conclusioni
L’ordinanza in esame ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: un ricorso per cassazione deve attaccare i vizi specifici della sentenza impugnata, non riproporre le stesse argomentazioni di merito. La dichiarazione di ricorso inammissibile rappresenta una sanzione processuale per chi abusa dello strumento dell’impugnazione. Per gli operatori del diritto, questa decisione è un monito a formulare ricorsi mirati, che identifichino con precisione errori di diritto o difetti logici manifesti nella motivazione, evitando di trasformare la Corte di Cassazione in una terza istanza di giudizio.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché, con l’unico motivo proposto, si limitava a riproporre censure già adeguatamente esaminate e respinte dai giudici di merito, senza sollevare vizi logici o giuridici specifici della sentenza impugnata.
Qual era l’oggetto principale della contestazione nel ricorso?
L’oggetto principale della contestazione era la valutazione compiuta dai giudici di merito in punto di riconoscimento della recidiva a carico del ricorrente.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6909 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6909 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 10/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a LOCRI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/04/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché con l’unico motivo di ricorso, dirett contestare la valutazione resa in punto di riconoscimento della contestata recidiva, replica prof di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche;
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 c proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 10 novembre 2023.