Ricorso inammissibile: Quando la Cassazione Chiude le Porte a Nuove Valutazioni
Quando si arriva al terzo grado di giudizio, la Corte di Cassazione, è fondamentale comprendere i limiti del suo intervento. Un’ordinanza recente ci offre un chiaro esempio di ricorso inammissibile, spiegando perché non tutte le doglianze possono essere esaminate dalla Suprema Corte. Il caso in questione riguarda un ricorso contro una sentenza della Corte d’Appello di Napoli, con la Cassazione che ha confermato la decisione precedente, condannando il ricorrente al pagamento delle spese e di una sanzione.
I Fatti del Caso
Un individuo, condannato dalla Corte d’Appello di Napoli, decideva di presentare ricorso per Cassazione. Le sue lamentele si concentravano su due aspetti specifici della sentenza di secondo grado: il riconoscimento della recidiva e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Si tratta di due elementi cruciali nella determinazione della pena finale, che possono influenzare significativamente l’entità della condanna.
Analisi del Ricorso Inammissibile
Il ricorrente, nel suo appello alla Suprema Corte, ha tentato di rimettere in discussione la valutazione fatta dai giudici di merito. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha subito evidenziato la natura del suo ruolo: quello di giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito non è rivalutare i fatti o l’adeguatezza della pena, ma verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza impugnata sia logica e coerente.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte ha stabilito che il ricorso era inammissibile proprio perché mirava a una nuova valutazione dei fatti. I giudici hanno sottolineato che la sentenza della Corte d’Appello non presentava violazioni di legge. Al contrario, era sorretta da una “puntuale e non illogica motivazione” e da un “adeguato esame delle deduzioni difensive”. In altre parole, il giudice di secondo grado aveva già esaminato e motivato in modo esauriente e corretto le ragioni per cui aveva riconosciuto la recidiva e negato le attenuanti. Tentare di contestare questa valutazione nel merito di fronte alla Cassazione è un’operazione non consentita, che porta inevitabilmente a una dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Le Conclusioni e le Conseguenze Pratiche
La decisione finale è stata la dichiarazione di ricorso inammissibile. Come previsto dall’articolo 616 del Codice di procedura penale, a questa declaratoria seguono due conseguenze automatiche per il ricorrente: la condanna al pagamento delle spese processuali e il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: il ricorso in Cassazione deve basarsi su vizi di legittimità (errori nell’applicazione della legge o vizi logici manifesti nella motivazione) e non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti. Per gli avvocati e i loro assistiti, ciò significa che le strategie difensive devono essere attentamente calibrate, concentrandosi su questioni puramente giuridiche per avere una reale possibilità di successo davanti alla Suprema Corte.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché contestava valutazioni di merito, come il riconoscimento della recidiva e il diniego delle attenuanti generiche, che la Corte d’Appello aveva già motivato in modo puntuale, logico e senza violazioni di legge.
Qual è il ruolo della Corte di Cassazione in questi casi?
La Corte di Cassazione agisce come giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata, non riesaminare i fatti o la valutazione delle prove.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
In base all’art. 616 del Codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità comporta per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7903 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7903 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 10/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME NOME; GLYPH ‘
7
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigra esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché contrasta il riconoscimento della recidiva diniego delle generiche quando ) di contro, la sentenza impugnata,oltre ad essere estranea a violazioni di legge, risulta altresì sorretta da una puntuale e non illogica motivazione adeguato esame delle deduzioni difensive su tali punti così da rendere il relativo giudizi merito non censurabile in questa sede;
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 10 novembre 2023.