Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Conferma la Pena
L’esito di un processo penale non si conclude sempre con la sentenza di primo grado. Le parti hanno la possibilità di impugnare la decisione, ma l’accesso ai gradi superiori di giudizio, in particolare alla Corte di Cassazione, è subordinato a regole precise. Un esempio emblematico è quando ci si imbatte in un ricorso inammissibile, un esito che blocca l’analisi del merito e rende definitiva la condanna. L’ordinanza che analizziamo oggi chiarisce proprio questo punto.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale riguarda due persone che, a seguito di una condanna emessa dalla Corte d’Appello di Catania, hanno deciso di presentare ricorso alla Corte di Cassazione. Il loro gravame non contestava la colpevolezza in sé, ma si concentrava sul cosiddetto “trattamento punitivo”, ovvero sulla misura e adeguatezza della pena che era stata loro inflitta.
Le ricorrenti, in sostanza, chiedevano alla Suprema Corte una rivalutazione della sanzione, ritenendola evidentemente ancora troppo severa nonostante fosse già stata mitigata e rideterminata nel precedente grado di giudizio.
La Decisione della Corte e il Principio del Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato i ricorsi proposti e, senza entrare nel merito delle doglianze, li ha dichiarati inammissibili. Questa decisione non significa che la Corte abbia dato ragione o torto alle ricorrenti sulla questione della pena, ma semplicemente che il ricorso non possedeva i requisiti necessari per essere giudicato.
La dichiarazione di ricorso inammissibile comporta due conseguenze immediate e significative: in primo luogo, la sentenza della Corte d’Appello diventa definitiva e irrevocabile. In secondo luogo, le ricorrenti vengono condannate al pagamento delle spese del procedimento e di una somma a titolo di sanzione pecuniaria, in questo caso fissata in tremila euro ciascuna, da versare alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione
La Suprema Corte ha basato la sua decisione su una valutazione della sentenza impugnata. I giudici di legittimità hanno ritenuto che la motivazione fornita dalla Corte d’Appello fosse “sufficiente e non illogica”. In altre parole, la Corte territoriale aveva spiegato in modo adeguato e coerente le ragioni per cui aveva determinato quella specifica pena, tenendo già conto delle argomentazioni difensive.
La Cassazione ha sottolineato che la Corte d’Appello aveva già effettuato un “adeguato esame delle deduzioni difensive” e aveva valutato la “congruità della pena irrogata”, peraltro già mitigata. Il ruolo della Corte di Cassazione, infatti, non è quello di riesaminare i fatti o di sostituire la propria valutazione di merito a quella dei giudici dei gradi precedenti, ma solo di verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. Poiché la motivazione della sentenza d’appello è stata giudicata esente da vizi logici o giuridici, il ricorso, che mirava a una nuova valutazione di merito sulla pena, non poteva che essere dichiarato inammissibile.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il ricorso in Cassazione deve essere fondato su specifici motivi di diritto e non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul merito. Quando la motivazione di una sentenza d’appello è completa, logica e ha considerato gli argomenti della difesa, un ricorso che si limita a contestare la valutazione del giudice sulla congruità della pena ha scarse probabilità di successo.
Le implicazioni pratiche per chi intende ricorrere in Cassazione sono chiare: è essenziale concentrarsi su eventuali errori di diritto o vizi manifesti della motivazione, piuttosto che sperare in una semplice riconsiderazione dei fatti. In caso contrario, il rischio concreto non è solo la conferma della condanna, ma anche l’aggiunta di ulteriori spese e sanzioni, come accaduto nel caso di specie.
Cosa significa che un ricorso è stato dichiarato “inammissibile” dalla Corte di Cassazione?
Significa che la Corte non ha esaminato il merito della questione sollevata perché il ricorso non rispettava i requisiti formali o sostanziali previsti dalla legge. Di conseguenza, la sentenza impugnata diventa definitiva.
Quali sono state le conseguenze economiche per le ricorrenti in questo caso?
Sono state condannate al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro ciascuna in favore della Cassa delle ammende.
Perché la Corte ha ritenuto inammissibili i ricorsi?
Perché ha giudicato la motivazione della sentenza della Corte d’Appello sulla congruità della pena come sufficiente, non illogica e frutto di un adeguato esame delle argomentazioni difensive. Il ricorso, di fatto, chiedeva una nuova valutazione di merito, che non rientra nelle competenze della Corte di Cassazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17038 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17038 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 04/02/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a SIRACUSA il 10/09/1982 NOME nato a SIRACUSA il 23/02/1988
avverso la sentenza del 15/03/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME
considerato che i motivi di ricorso, che contestano la violazione di legge ed
vizio motivazionale in relazione agli artt. 110, 582, 585, 628 comma terzo nn.
e 3
bis cod. pen., sono indeducibili poiché riproduttivi di profili di censura
adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudi merito e, perciò, non scanditi da specifica analisi critica delle argomentazion
base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 d sentenza impugnata sul quadro probatorio comprovante entrambi i reati in
imputazione);
letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui si eccepisce l’erron
applicazione della legge penale e la carenza motivazionale in ordine all’eccess dosimetria della pena inflitta rispetto al minimo edittale, è indeducibile
inerente al trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente e non ill motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, i particolare, pag. 4 della sentenza impugnata sulla congruità della pena irrog già mitigata e rideterminata dalla Corte territoriale in favore dell’imputata);
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili co condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila ciascuna in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso in Roma, il 04/02/2025
Il Consigliere,’Estensore
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