Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25683 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25683 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TRIESTE il 16/06/1997
avverso la sentenza del 18/09/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata;
visto il ricorso di COGNOME NOME
OSSERVA
Ritenuto che il primo motivo
lcon cui si deduce violazione di legge quanto al ritenuto delitto di cui all’art. 336 cod. pen.
itende ad una differente rilettura del compendio processuale che la
Corte di appello, attraverso l’analisi degli atti del fascicolo utilizzabile per il rito pres dimostrato di aver correttamente e con completezza effettuato, rilevando come, contrariamente
a quanto dedotto dalla difesa nei motivi di gravame, la minaccia, pur di contenuto different rispetto a quella riportata nella imputazione invero rivolta all’agente di polizia penitenzi
aveva comunque riguardato l’infermiere per costringerlo ad una somministrazione della terapia in misura superiore rispetto a quella prescritta, evenienza che esclude la possibilità di inquadra
la condotta in una mera minaccia;
rilevato che il secondo motivo, che muove dalla smentita ricostruzione prospettata in fatto,
con cui si deduce l’assenza degli elementi costitutivi del reato contestato, è riproduttivo analogo motivo confutato dalla Corte di appello con corretti riferimenti ai dati processuali giuridici (pagg. 4 e 7);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 06/06/2025.