Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17058 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17058 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a MANFREDONIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/12/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che i primi due motivi di ricorso, che contestano l’errone
applicazione degli artt. 131
bis cod. pen. (in relazione all’art. 640 cod. pen.) e
494 cod. pen., sono indeducibili poiché riproduttivi di profili di censur adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudi
merito e, perciò, non scanditi da specifica analisi critica delle argomentazion base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 5-7 de
sentenza impugnata sulle ragioni ostative all’applicazione dell’invocata caus non punibilità e pagg. 7 e 8 della sentenza sul compendio probatorio a carico
prevenuto, comprovante gli elementi costitutivi dei reati in contestazione);
ritenuto che il terzo motivo di ricorso, con cui si deduce l’errata applicazi
della legge penale in ordine all’eccessiva quantificazione della pena infli indeducibile poiché inerente al trattamento punitivo, benché sorretto
sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzion difensive (si vedano, in particolare, pagg. 8 e 9 della sentenza impugnata congruità del trattamento sanzioNOMErio irrogato);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile co condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso in Roma, il 04/02/2025
Il Consigliere Estensore